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Ufficiale la proroga dei versamenti per i contribuenti ISA e forfetari

Indice

Sulla Gazzetta ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2020 che dispone la proroga dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.

Il DPCM stabilisce che i versamenti devono essere effettuati:
– entro il 20 luglio 2020, invece che entro il 30 giugno, senza alcuna maggiorazione;
– oppure dal 21 luglio al 20 agosto 2020, invece che entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, aspetto che non era considerato dal precedente comunicato stampa.

Per quanto riguarda i contribuenti interessati, il DPCM stabilisce che la proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
– esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).

Viene inoltre espressamente previsto che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
– applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014, come già indicato nel precedente comunicato stampa;
– applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
– presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).

Il DPCM prevede espressamente che la proroga si estende ai soggetti che:
– partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
– devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

La proroga riguarda i “versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi”, quindi:
– il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 dell’IRPEF e dell’IRES;
– il saldo 2019 dell’addizionale regionale IRPEF;
– il saldo 2019 e l’eventuale acconto 2020 dell’addizionale comunale IRPEF;
– il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 della “cedolare secca sulle locazioni”, dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfetari e dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. “contribuenti minimi”;
– le altre imposte sostitutive (es. per la rivalutazione dei beni d’impresa) o addizionali (es. la c.d. “tassa etica”) che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
– il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 dell’IVIE e/o dell’IVAFE;
– il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti.

Come espressamente previsto dal DPCM, la proroga si applica anche al versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

I termini prorogati ai fini delle imposte sui redditi devono ritenersi estensibili anche al versamento del saldo IVA 2019, con le previste maggiorazioni, qualora non sia ancora stato effettuato e non rientri nell’ambito dei versamenti sospesi per effetto dell’emergenza da COVID-19 che potranno essere effettuati entro il prossimo 16 settembre (con eventuale rateizzazione in 4 rate mensili).

La proroga deve ritenersi applicabile anche al diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese, in quanto deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Il DPCM prevede l’estensione della proroga anche ai versamenti derivanti dalle dichiarazioni IRAP, qualora non si possa beneficiare dell’esclusione dal pagamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 disposta dall’art. 24 del DL 34/2020 (c.d. “Rilancio”).