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REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONI

Indice

 Novità del DL 4/2019 convertito

La L. 28.3.2019 n. 26 ha convertito con modificazioni il DL 28.1.2019 n. 4 (G.U. 28.1.2019 n. 23), rubricato “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”.

Si riepilogano brevemente le principali novità e modifiche apportate in sede di conversione.

Normativa di riferimento

La L. 28.3.2019 n. 26 ha convertito con modificazioni il DL 28.1.2019 n. 4 (G.U. 28.1.2019 n. 23), rubricato “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”.

Tra le novità di maggior rilievo si segnalano:

  • gli interventi in materia di Reddito di cittadinanza, volti in particolar modo ad agevolare l’accesso alla misura in esame da parte dei nuclei familiari in cui siano presenti soggetti affetti da disabilità o non autosufficienti;
  • la modifica alla disciplina della pace contributiva e del riscatto di laurea;
  • la sospensione dei trattamenti previdenziali in caso di particolari condanne penali;
  • la proroga del periodo di Cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale.

Modifiche della disciplina del reddito di cittadinanza

Le principali modifiche apportate alla disciplina del Reddito di cittadinanza (Rdc) riguardano:

  • i requisiti di accesso, la determinazione dell’ISEE e del nucleo familiare, avendo particolare riguardo di agevolare l’accesso al beneficio da parte dei nuclei familiari composti da soggetti in condizione di disabilità;
  • l’aumento del parametro massimo della scala di equivalenza, che viene elevato da 2,1 a 2,2 per i nuclei familiari in cui siano presenti soggetti affetti da disabilità grave o di non autosufficienza;
  • l’esclusione per 12 mesi dal diritto al Rdc del solo componente del nucleo familiare (invece dell’intero nucleo) disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, fatto salvo il caso di dimissioni per giusta causa;
  • l’ampliamento della platea di destinatari del Rdc, prevedendone l’erogazione non solo ai soggetti percettori di NASpI (Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego) e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria, ma anche a coloro che percepiscono l’indennità di disoccupazione DIS-COLL;
  • l’erogazione della Pensione di cittadinanza anche nei casi in cui il componente o i componenti il nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, anche se quest’ultima presenti un’età inferiore rispetto al predetto requisito anagrafico;
  • la possibilità di procedere al pagamento della Pensione di cittadinanza mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni, in alternativa all’erogazione mediante Carta Rdc;
  • l’inclusione dei Patronati tra i soggetti cui possono essere presentate le richieste di Reddito e pensioni di cittadinanza;
  • una serie di modifiche riguardanti l’impianto sanzionatorio.

Modifiche alla disciplina delle pensioni

Le principali modifiche apportate alla disciplina delle pensioni riguardano:

  • il nuovo art. 18-bis del DL 4/2019, inserito in sede di conversione in legge, con cui si dispone la sospensione del pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia e anticipati ai soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all’art. 2 co. 58 della L. 28.6.2012 n. 92 (attività di terrorismo e associazione mafiosa), nonché ogni altro delitto per il quale sia stata irrogata, in via definitiva, una pena non inferiore a 2 anni di reclusione. La sospensione è altresì prevista per i soggetti che si sono sottratti all’esecuzione della pena, che siano evasi, per i quali sia stato dichiarato lo stato di latitanza;
  • la modifica dell’art. 20 del DL 4/2019, che disciplina la facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (la c.d. “pace contributiva”), nonché il riscatto agevolato dei periodi di corsi di studi universitari. In particolare, con riferimento alla c.d. “pace contributive”, il versamento dell’onere di riscatto può ora essere effettuato, oltreché in un’unica soluzione, in un massimo di 120 rate mensili (anziché 60, come da previgente disposizione). Per quanto riguarda invece il riscatto agevolato degli anni di laurea, viene eliminato il requisito anagrafico richiesto nella versione previgente della disposizione, che prevedeva la possibilità di esercitare la facoltà in argomento fino al compimento del 45° anno di età;
  • l’introduzione del nuovo art. 26-bis, di modifica dell’art. 22-bis del DLgs. 148/2015, prevedendo la proroga il periodo di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale – in origine fissato per il biennio 2018 e 2019 – anche per l’anno 2020.