Green pass
A decorrere dal 15.10.2021 e fino al 31.12.2021 per poter accedere ai luoghi di lavoro sia pubblici sia privati è richiesto il possesso della certificazione verde COVID-19 (c.d. “green pass”), da esibire su richiesta al momento dell’accesso ai suddetti luoghi o anche in un momento successivo all’ingresso.
Chi accede in azienda con il green pass è comunque tenuto al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, compresa l’osservanza del distanziamento sociale (FAQ Governo 27.9.2021).
L’obbligo è stato disposto dal DL 21.9.2021 n. 127, il quale ha introdotto gli artt. 9-quinquies (per il settore pubblico), 9-sexies (per i magistrati negli uffici giudiziari) e 9-septies (per il settore privato) al DL 22.4.2021 n. 52, conv. L. 17.6.2021 n. 87.
Presupposti
Il green pass costituisce una certificazione in formato digitale e stampabile che contiene un QR Code per verificarne l’autenticità e la validità. Viene emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute e attesta, come disposto dall’art. 9 co. 2-3 del DL 52/2021:
· l’avvenuta vaccinazione anti COVID-19:
· al termine del ciclo vaccinale, con validità di 12 mesi;
· contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all’atto del rilascio;
· contestualmente all’avvenuta somministrazione di una sola dose di vaccino dopo una precedente infezione da COVID-19, con validità dalla medesima somministrazione;
· l’avvenuta guarigione da COVID-19, con validità di 6 mesi;
· l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della Salute, con esito negativo al virus; la durata è di 48 ore dalla esecuzione del test antigenico rapido e di 72 ore dall’esecuzione del test molecolare;
· l’avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose o al termine del prescritto ciclo vaccinale, con validità di 12 mesi dall’avvenuta guarigione (art. 9 co. 4-bis del DL 52/2021).
Il green pass è scaricabile:
· dal sito https://www.dgc.gov.it/web/ tramite tessera sanitaria o identità digitale (SPID/CIE);
· dalle App “Immuni” e “Io”;
· dal sito del fascicolo sanitario elettronico regionale.
Soggetti
L’obbligo di possedere ed esibire il green pass concerne chiunque svolga l’attività lavorativa in luoghi di lavoro pubblici e privati, e dunque:
· i dipendenti pubblici e i lavoratori subordinati, compresi i lavoratori domestici (v. lavoro domestico);
· i lavoratori autonomi;
· tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro pubblici e privati, anche sulla base di contratti esterni.
- I lavoratori che svolgano l’attività lavorativa costantemente in smart working (v. lavoro agile) non sono obbligati a possedere il green pass (FAQ Governo 27.9.2021).
Esenzione
Sono esclusi dall’obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute 4.8.2021 n. 35309.
La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è prorogata al 30.11.2021 (circ. Min. Salute 25.9.2021 n. 43366).
Obblighi del datore di lavoro privato
Il datore di lavoro deve verificare il possesso del green pass da parte dei soggetti che intendano accedere al luogo di lavoro per svolgere l’attività lavorativa.
A tal fine:
· entro il 15.10.2021 deve definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro; i controlli possono in ogni caso essere eseguiti anche quando i lavoratori hanno già fatto ingresso in azienda;
· deve individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.
Le verifiche sono effettuate con le modalità indicate dal DPCM 17.6.2021, e dunque mediante la lettura del codice a barre bidimensionale utilizzando l’app “VerificaC19”. Tale app consente unicamente il controllo dell’autenticità, della validità e dell’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione (art. 13 del DPCM 17.6.2021).
Per facilitare il flusso di entrata e uscita, il Governo prevede inoltre l’utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK), rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, le funzionalità di verifica della Certificazione verde COVID-19, mediante la lettura del QR code. Nella verifica del green pass, il ministero della Salute “rende disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità” affinché tale operazione diventi “quotidiana e automatizzata”. In pratica, verrà garantita l’informazione solo riguardo al “possesso” del certificato “in corso di validità”. Non si conosceranno “ulteriori informazioni”.
Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano” una delle condizioni necessarie che danno il via libera all’ingresso del posto di lavoro (certificazione, tampone o avvenuta guarigione dal Covid).
È fatto esplicito divieto di conservare il codice a barre bidimensionale (QR code) delle Certificazioni verdi COVID-19 sottoposte a verifica, nonché di estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori rispetto a quelle previste” le informazioni rilevate dalla lettura dei QR code e le informazioni fornite in esito ai controlli.
Al momento della verifica può essere domandata al soggetto l’esibizione di un documento di identità.
Smart working: non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo dell’obbligo del possesso di green pass, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione. In sintesi: i lavoratori in smart working non devono necessariamente avere la certificazione verde (anche perché non è previsto un controllo in questo caso), ma la modalità da remoto non può essere un modo per eluderne l’obbligo.
Sanzioni
I datori di lavoro che:
· omettano la verifica del possesso del green pass (violando l’art. 9-septies co. 4 del DL 52/2021) o
· non adottino le misure organizzative prescritte per legge entro il 15.10.2021 o
· violino il co. 8 dell’art. 9-septies del DL 52/2021
sono puniti con la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro (si applica l’art. 4 co. 1, 3, 5 e 9 del DL 25.3.2020 n. 19, conv. L. 22.5.2020 n. 35).
In caso di reiterata violazione, la sanzione è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, cui i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono gli atti relativi alla violazione.
In ogni caso, i datori di lavoro che eseguano i controlli a campione non sono sanzionabili nel caso in cui da un accertamento delle Autorità emerga la presenza in azienda di lavoratori senza green pass, a condizione, però, che abbiano eseguito i controlli nel rispetto di adeguati modelli organizzativi, come previsto dal DL 127/2021 (FAQ Governo 27.9.2021).
Obblighi del dipendente privato
I dipendenti (l’art. 9-septies co. 6 del DL 52/2021 fa riferimento ai soli lavoratori di cui al co. 1), per accedere al luogo di lavoro, devono essere in possesso ed esibire su richiesta il green pass.
In difetto, e quindi nel caso in cui:
· comunichino di non essere in possesso del green pass, o
· risultino privi del green pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro,
sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31.12.2021, senza conseguenze disciplinari (v. potere disciplinare) e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né è dovuto altro compenso o emolumento, comunque denominato.
In caso di richiesta avanzata dal datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a comunicare il possesso del green pass con un preavviso necessario a soddisfare tali esigenze (art. 9-octies del DL 52/2021, introdotto dall’art. 3 del DL 139/2021).
Per le imprese con meno di 15 dipendenti
Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, i lavoratori possono essere sospesi dallo svolgimento della prestazione e possono essere sostituiti da lavoratori assunti con un contratto a termine (v. lavoro a termine) per la durata corrispondente a quella del suddetto contratto stipulato per la sostituzione.
La sospensione in ogni caso:
· non può superare i 10 giorni, rinnovabili per una sola volta;
· non può andare oltre il termine del 31.12.2021.
Sanzioni
L’accesso sul luogo di lavoro senza green pass, accertato a seguito di una verifica successiva all’ingresso da parte del soggetto:
· costituisce un comportamento disciplinarmente rilevante, cui può conseguire l’applicazione di una sanzione disciplinare proporzionata al comportamento contestato;
· è punito con una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro comminata dal Prefetto.