Sottoscrivi un contratto annuale entro il 2024, ti forniremo una consulenza specialistica di settore gratuita di una giornata a tua scelta.

NUOVE MODALITÀ DI RICHIESTA DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Indice

Con circ. 22.3.2019 n. 45, l’INPS ha introdotto importanti novità in materia di Assegno nucleo familiare. Dal 1.4.2019, infatti, non è più possibile presentare la relativa domanda in modalità cartacea, ma la stessa deve essere trasmessa dal lavoratore direttamente all’INPS in modalità telematica.
Le domande saranno poi gestite dall’Istituto previdenziale per la definizione del diritto e per l’individuazione degli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti.
Di seguito le novità introdotte.

NUOVE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A decorrere dal 1.4.2019, la domanda di assegno per il nucleo familiare va presentata dal lavoratore direttamente all’INPS ed esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:
• accedendo al sito www.inps.it, tramite il servizio on line dedicato, se in possesso di Pin dispositivo, di un’identità SPID di livello 2 oppure di CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
• tramite i patronati.

L’INPS ha specificato che al lavoratore richiedente saranno inviati esclusi¬va¬men¬te gli eventuali provvedimenti di rigetto; lo stesso potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.

DOMANDE PRESENTATE AL 31.3.2019

Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31.3.2019, per il periodo compreso tra il 1.7.2018 ed il 30.6.2019 o a valere sugli anni precedenti, non dovranno essere presentate nuovamente, ma saranno gestite dai datori di lavoro con le passate modalità.

 

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato dovrà presentare, anche in questo caso esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione, attraverso la procedura “ANF DIP”.
AUTORIZZAZIONE AGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE
Così come avveniva prima delle attuali modifiche, nei casi previsti dalla norma in materia di rilascio dell’autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare, il lavoratore dovrà presentare la domanda di autorizzazione tramite la procedura telematica “autorizzazione ANF”.
In caso di accoglimento della richiesta di autorizzazione, al richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello “ANF43”) e la struttura territorialmente competente procederà direttamente all’istruttoria della domanda di “ANF DIP”, secondo le nuove modalità operative. In caso di rigetto, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello “ANF58”).

Si ricorda che l’autorizzazione agli assegni al nucleo familiare deve essere richiesta nei seguenti casi:

• figli ed equiparati di coniugi/parte di unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti da unione civile, o in stato di abbandono;
• figli propri o del coniuge/parte di unione civile, riconosciuti da entrambi i genitori, nati prima del matrimonio;
• figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio;
• fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità;
• nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
• familiari minorenni con persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età;
• familiari maggiorenni con assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro;
• minori in accasamento etero-familiare;
• familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;
• figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.

GESTIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE DAL 1.4.2019

Una volta presentata la domanda, l’importo dell’assegno teoricamente spettante sarà calcolato direttamente dall’INPS e poi messo a disposizione del datore di lavoro attraverso il cassetto previdenziale aziendale.
Sulla base degli importi teoricamente spettanti, il datore di lavoro dovrà, quindi, calcolare l’importo effettivamente spettante ed erogare gli assegni dovuti con le consuete modalità.
Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze.
Pertanto, le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di altro datore di lavoro, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.

GESTIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE FINO AL 31.3.2019

Per le domande per gli assegni per il nucleo familiare presentate in modalità cartacea fino alla data del 31.3.2019, il datore di lavoro dovrà procedere secondo le modalità sinora utilizzate, ossia calcolare l’importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza, liquidare gli assegni ed effettuare il relativo con¬guaglio al più tardi in occasione della denuncia UniEmens relativa al mese di giugno 2019.
Dopo la predetta data non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.