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Novità del decreto “Agosto” (DL 14.8.2020 n. 104) in materia di lavoro

Indice

È stato pubblicato, sul S.O. n. 30 alla Gazzetta Ufficiale 14.8.2020 n. 203, il DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. decreto “Agosto”), recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. Il decreto, che si compone di 115 articoli, è entrato in vigore il 15.8.2020 e deve essere convertito in legge entro il 13.10.2020.

Segue una sintesi delle principali novità in materia di lavoro

Nuovi trattamenti di CIGO, assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga (art. 1)

Per i datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è possibile presentare domanda di cassa integrazione per una durata massima di:
• 9 settimane (1° tranche);
• incrementate di ulteriori 9 settimane, esclusivamente per i datori di lavoro ai quali sia già stato interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane (2° tranche).
Le complessive 18 settimane devono essere collocate tra il 13.7.2020 e il 31.12.2020.
Contributo addizionale
I datori di lavoro che presentano la domanda per i periodi di integrazione salariale relativi alla 2° tranche sono tenuti al versamento di una contribuzione addizionale determinata raffrontando il fatturato aziendale del primo semestre dell’anno 2020 e quello del primo semestre 2019.
La contribuzione, così determinata, è pari al:
• 9% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate per cassa integrazione, in caso di riduzione del fatturato inferiore al 20%;
• 18% per i datori di lavoro che non hanno subìto riduzioni di fatturato.
Il contributo addizionale non è dovuto:
• dai datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;
• da coloro che hanno avviato l’attività d’impresa successivamente all’1.1.2019.

Esonero contributivo per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 3)

Ai datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di cui all’art. 1 (ulteriori 18 settimane di cassa integrazione) e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale ex artt. 19 – 22 del DL 18/2020 è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31.12.2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.
I datori di lavoro che fruiscono dell’esonero in esame sono soggetti ai divieti in materia di licenziamento per motivi economici ex art. 14 del presente decreto.

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato (art. 6)

Fino al 31.12.2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, viene riconosciuto un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato successivamente alla data del 15.08.2020.
L’esonero è riconosciuto:
• per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione;
• fino all’importo massimo pari a 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
• anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Sono esclusi dall’esonero:
• le assunzioni effettuate con contratto di apprendistato e domestico;
• i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti l’assunzione presso la medesima impresa.

Rinnovi e proroghe dei contratti a termine (art. 8)

In deroga all’art. 21 del DLgs. 81/2015, è prevista la possibilità per i datori di lavoro di rinnovare o prorogare fino al 31.12.2020, per un periodo massimo di 12 mesi (ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi) e per una volta sola, i contratti di lavoro subordinato a termine, anche in assenza delle causali di cui all’art. 19 co. 1 del D.Lgs. 81/2015.
Viene abrogato il co. 1-bis dell’art. 93, che prevedeva la proroga obbligatoria dei contratti di lavoro a tempo determinato, per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Divieto di licenziamento (art. 14)

La norma dispone che per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 1 del presente decreto o dell’esonero dal versamento dei contributi di cui all’art. 3 sia precluso:
• l’avvio di procedure di licenziamento collettivo
• indipendentemente dal numero di dipendenti, il recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo (licenziamento per motivi economici)