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Legge di bilancio 2022 Principali novità

Indice

1 premessa

Sul S.O. n. 49 alla G.U. 31.12.2021 n. 310 è stata pubblicata la L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bi­lancio 2022), in vigore dall’1.1.2022.

2 principali novità in materia fiscale e agevola­ti­va

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2022.

 

Argomento Descrizione  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riforma dell’IRPEF –
Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d’imposta
per tipologie
reddituali –
Modifiche al
“trattamento
integrativo della retribuzione”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viene prevista una riforma dell’IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. “cuneo fiscale” e l’imposizione fiscale, che prevede:

·       la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all’art. 11 co. 1 del TUIR;

·       la modifica delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR;

·       la modifica del “trattamento integrativo della retribuzione”.

Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF

Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:

·       fino a 15.000,00 euro Ý 23%;

·       oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro Ý 25%;

·       oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro Ý 35%;

·       oltre 50.000,00 euro Ý 43%.

In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:

·       fino a 15.000,00 euro Ý 23%;

·       oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro Ý 27%;

·       oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro Ý 38%;

·       oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro Ý 41%;

·       oltre 75.000,00 euro Ý 43%.

Modifiche alle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali

Vengono modificate le detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa:

·       ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;

·       ai redditi derivanti da pensioni;

·       ai redditi derivanti dagli asse­gni periodici percepiti dal coniuge separato o divor­ziato;

·       agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d’impresa minore e ad alcuni redditi diversi.

Viene abrogata l’ulteriore detrazione IRPEF prevista dall’art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, in quanto “assorbita” dalle nuove detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR.

Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione”

A seguito della suddetta riforma dell’IRPEF, viene modificata la disciplina del “trattamento integrativo della retribuzione” previsto dall’art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. “bonus di 100,00 euro al mese”).

Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del “trattamento integrativo della retribuzione” viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro.

Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro, viene invece introdotta una particolare “clausola di salvaguardia” al fine di tutelare situazioni di “incapienza”; il “trattamento integrativo della retribuzione” viene infatti riconosciuto per un ammontare:

·       determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d’imposta e l’IRPEF lorda;

·       comunque non superiore a 1.200,00 euro annui.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l’1.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023).

Per il periodo d’imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.

Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2022, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.

 
Esclusione
da IRAP di
professionisti
e imprenditori
individuali
A decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti:

·       attività commerciali;

·       arti e professioni.

Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l’imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).

Professionisti e imprenditori già esclusi da IRAP

Prima del 2022, risultano già esclusi da IRAP i professionisti e i “piccoli” imprenditori che, in alternativa:

·       si avvalgano del regime forfetario ex L. 190/2014 o di quello di van­tag­gio ex DL 98/2011;

·       siano privi di autonoma organizzazione (ex art. 2 del DLgs. 446/97), se­condo la nozione delineata nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (o, per i medici convenzionati con strutture ospedaliere, dall’art. 1 co. 1-bis del DLgs. 446/97).

Ultimi adempimenti relativi al 2021

Se ancora soggette ad IRAP nel 2021, le persone fisiche esercenti attività d’impresa ed arti e professioni nel 2022 dovranno ancora:

·       presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30.11.2022;

·       versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30.6.2022 (ovvero entro il 22.8.2022, con la maggiorazione dello 0,4%).

Non sono invece più dovuti gli acconti relativi al 2022.

 
 

 

 

 

Modifica alla
disciplina delle addizionali
regionali
e comunali all’IRPEF

 

 

 

 

Vengono differiti alcuni termini relativi alle addizionali regionali e comunali all’IRPEF per l’anno 2022, in particolare:

•     viene differito al 31.3.2022 il termine previsto per l’approvazione, da parte delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF, al fine di adeguarle alla nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF, e per la loro pubblicazione sui relativi bollettini ufficiali;

·       il termine stabilito per i Comuni per adeguare gli scaglioni e le aliquote dell’ad­dizionale comunale all’IRPEF alla nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF viene differito al 31.3.2022 oppure, in caso di scadenza successiva, al termine di approvazione del bilancio di previsione;

·       viene differito al 13.5.2022 il termine per la trasmissione al Ministero dell’Eco­no­mia e delle Finanze, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione delle addizionali regionali all’IRPEF, al fine della pubblicazione sull’apposito sito informativo.

Aumento delle addizionali comunali all’IRPEF per il ripianamento del disavanzo dei Comuni capoluogo di Città metropolitana

Ai Comuni capoluogo di Città metropolitana, con un disavanzo pro-capite superiore a 700,00 euro (es. Torino, Napoli, Reggio Calabria e Palermo), viene riconosciuto un contributo per il periodo 2022-2042, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15.2.2022, di un Accordo per il ripianamento del disavanzo e per il rilancio degli investimenti. Attraverso tale Accordo il Comune si impegna ad assicurare risorse proprie da destinare al ripianamento del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari.

Una delle misure previste a tale fine è l’istituzione di un incremento dell’addizionale comunale all’IRPEF, anche in misura superiore al limite massimo dello 0,8%, senza che sia previsto un “tetto” a tale incremento.

 
Sostituzione del Patent box con la nuova “super deduzione” dei costi di ricerca
e sviluppo

 

Rispetto alla versione originaria dell’art. 6 del DL 146/2021 convertito:

·       le nuove disposizioni sulla “super deduzione” si applicano dalle opzioni relative al periodo d’imposta 2021 (soggetti “solari”);

·       non sono più esercitabili le opzioni Patent box con riferimento ai periodi d’imposta 2021 e successivi;

·       la misura percentuale della maggiorazione è stata incrementata al 110%;

·       sono esclusi dai beni agevolabili i marchi d’impresa e il know how;

·       è stato eliminato il divieto di cumulo con il credito d’imposta ricerca e sviluppo.

 
Credito d’imposta per investimenti in beni
strumentali
Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “4.0”, con modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

Credito d’imposta per i beni materiali “4.0”

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

·       20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

·       10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;

·       5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Credito d’imposta per i beni immateriali “4.0”

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali “4.0”, compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto:

·       per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro;

·       per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;

·       per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

 
 

 

 

 

 

 

Credito d’imposta per ricerca,
sviluppo
e innovazione

 

 

 

 

 

 

Viene prorogato il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività in­novative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

In particolare:

·       il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al 2031, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di 4 milioni di euro); per i successivi periodi d’imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro;

·       il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per i periodi d’imposta 2022 e 2023 la misura del 10% e prevedendo per i periodi d’imposta 2024 e 2025 la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;

·       per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è prorogato fino al 2025 ed è riconosciuto:

–     per il 2022, nella misura già prevista del 15%, nel limite di 2 milioni di euro;

–     per il 2023, nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro;

–     per il 2024 e il 2025, nella misura del 5% nel limite annuale di 4 milioni di euro.

 
Credito d’imposta per la quotazione delle PMI Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta sui costi di consulenza relativi alla quota­zione delle PMI, riducendo l’importo massimo da 500.000,00 a 200.000,00 euro.  
Sospensione degli
ammortamenti – Estensione al bilancio 2021
Viene esteso anche ai bilanci relativi all’esercizio 2021 il regime derogatorio di cui all’art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, che ha consentito ai soggetti che re­digono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile di sospendere (in misura variabile da zero fino al 100%) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci relativi all’esercizio 2020.

La sospensione si applica, nell’esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell’esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento.

La stessa sembrerebbe, quindi, preclusa ai soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento.

 
Rivalutazione
dei beni d’impresa
e riallineamento dei valori civili
e fiscali
Con alcune modifiche all’art. 110 del DL 104/2020 si stabilisce che, per i maggiori valori imputati ai marchi e all’avviamento nei bilanci 2020 in base a tale disciplina, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d’imposta. Quindi, se ad esempio è stato riallineato il valore dell’av­viamento per 9 milioni di euro, per ciascun anno dal 2021 al 2070 possono essere dedotti ammortamenti per 180.000,00 euro (1/50 di 9 milioni).

È possibile mantenere l’ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell’imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento. Se viene prescelta tale opzione, per ciascun anno dal 2021 al 2038 possono essere dedotti ammortamenti per 500.000,00 euro (1/18 di 9 milioni).

Una terza opzione è quella di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. All’impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l’imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Beni diversi dai marchi e dall’avviamento

Non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento, se l’im-presa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento:

·       ai beni materiali;

·       ai beni immateriali diversi da marchi e avviamento (brevetti, software, know-how, diritti di utilizzazione delle prestazioni dei calciatori, ecc.);

·       alle partecipazioni.

 
Incentivo alle aggregazioni aziendali Viene prorogato, con modifiche, l’incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d’azienda, con progetto approvato o deliberato dall’organo amministrativo tra l’1.1.2021 e il 30.6.2022, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.

Viene introdotto l’ulteriore limite, in valore assoluto, dell’ammontare di DTA trasformabili, pari a 500 milioni di euro.

Viene altresì eliminata, per il 2022, la possibilità di accedere al c.d. “bonus aggregazioni” di cui all’art. 11 del DL 34/2019.

 
Interventi
di recupero
del patrimonio edilizio – Proroga
Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la de­tra­zio­ne IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immo­biliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.

 
Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili” Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).

Per le spese sostenute nel 2022 rilevano a tal fine gli interventi di recupero del patri­monio edilizio iniziati dall’1.1.2021.

Il limite mas­si­mo di spesa detraibile è pari a:

·       10.000 euro, per le spese sostenute nel 2022;

·       5.000 euro, per le spese sostenute nel 2023 o 2024.

 
Interventi
antisismici
(sismabonus) – Proroga
Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024, il sismabonus di cui ai co. 1-bis ss. dell’art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di de­tra­zioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. “sismabonus acquisti” spettante agli acquirenti degli immobili di cui al co. 1-septies.  
Interventi di
riqualificazione energetica degli edifici – Proroga
Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spet­tante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 – 349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013.

In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2024.

Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, sono prorogate fino al 31.12.2024, al­tresì, le detrazioni del 70-75% del c.d. “ecobonus parti comuni”, ivi comprese le detra­zioni 80-85% previste dal co. 2-quater1 dell’art. 14 del DL 63/2013, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell’edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l’ecobonus e il sismabonus.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superbonus del 110% – Proroga ed altre novità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto concerne il superbonus del 110%, stante un termine finale “generale” fissato al 30.6.2022, la riformulazione del co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 amplia il predetto termine finale sino:

·       al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese so­stenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi ef­fet­tuati:

–     da condomìni, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari);

–     da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso con­­dominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. “interventi trainati”);

–     da ONLUS, organizzazioni di vo­lon­tariato o associazioni di promozione sociale;

·       al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed “enti equivalenti” (compresi quel­li effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stes­so edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che al­la data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’inter­vento complessivo;

·       al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubi­cate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Le novità che la legge di bilancio 2022 introduce alla disciplina del superbonus 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, al di là della proroga della finestra temporale agevolata disposta con riguardo agli interventi effettuati da taluni soggetti, si estrin­se­cano in particolare:

·       nella previsione della obbligatorietà del visto di conformità, di cui al co. 11 del­l’art. 119, anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configura­zio­ne di detrazione fiscale posta a scomputo dell’imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella “precompilata” dall’Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto d’imposta che gli presta assistenza fiscale;

·       nell’introduzione, nel co. 13-bis dell’art. 119, di un rinvio ad un apposito de­creto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9.2.2022, al qua­le è demandato il compito di stabilire, “per talune tipologie di beni”, i valori massimi stabiliti ai fini dell’attestabilità della congruità delle spese sostenute;

·       nella specificazione, sempre nel co. 13-bis dell’art. 119, che i prezzari individuati dal DM 6.8.2020 “Requisiti” (ossia i prezzari regionali e i prez­za­ri DEI) possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell’attestazione di con­grui­tà sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico (age­vo­late con il superbonus o il “semplice” sismabonus), nonché per quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne (agevolate con il bonus facciate) e per quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolate con la detrazione IRPEF 50%).

 
Nuova detrazione
per le barriere architettoniche
Viene introdotto un bonus edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

La detrazione, in particolare:

·       spetta nella misura del 75%;

·       spetta per le spese documentate sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2022;

·       deve essere ripartita in cinque rate di pari importo.

La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

·       50.000,00 euro, per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nel­­le singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano fun­zionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

·       40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edi­ficio, se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;

·       30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edi­ficio, se è composto da più di 8 unità immobiliari.

Anche questo nuovo bonus edilizio viene ricompreso, mediante contestuale modifica dell’art. 121 co. 2 del DL 34/2020, nel novero di quelli per i quali è possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito.

 
Proroga del c.d. “bonus facciate” La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli im­mobili (c.d. “bonus facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 – 223 della L. 160/2019, è pro­ro­gata anche alle spese sostenute nell’anno 2022, ma con una riduzione dell’aliquota dal 90% al 60%.  
Proroga del c.d. “bonus verde” È prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. “bonus verde” di cui ai co. 12 – 15 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.

La detrazione IRPEF del 36%, pertanto, spetta:

·       per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall’1.1.2018 al 31.12.2024;

·       fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

 
Bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici In relazione al bonus colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, non è prevista alcuna proroga del termine finale. Di conseguenza, per le spese sostenute dopo il 31.12.2021 sarà possibile fruire del relativo bonus soltanto se sussisteranno i presupposti per considerare l’intervento “trainato” nel superbonus 110%, ai sensi del co. 8 dell’art. 119 del DL 34/2020.  
Opzione per lo sconto sul
corrispettivo
o la cessione
del credito
Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai bonus edilizi, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, la legge di bilancio 2022:

·       proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei bonus edilizi;

·       amplia il novero delle detrazioni “edilizie” per le quali è possibile esercitare le pre­dette opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quel­la spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali);

·       generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. “minori” (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. “bonus facciate”), l’obbligo di accompagnare l’esercizio dell’opzione con una attestazione di congruità delle spe­se e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spet­tanza del beneficio;

·       comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di con­for­mità dei dati e dell’attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.

 
Detrazione IRPEF per i giovani
inquilini
Viene modificata la disciplina della detrazione IRPEF, di cui all’art. 16 co. 1-ter del TUIR, spettante a favore dei giovani conduttori che stipulino un contratto di locazione, ai sensi della L. 9.12.98 n. 431, in relazione all’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale (si intende tale quella nella quale il soggetto titolare del con­tratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente).

Ambito soggettivo

L’agevolazione riguarda i giovani:

·       di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti (la precedente formulazione del co. 1-ter prevedeva che l’agevolazione spettasse ai “giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni”);

·       con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.

Durata e condizioni

Dall’1.1.2022, la detrazione spetta:

·       per i primi 4 anni di durata contrattuale (fino al 31.12.2021 gli anni erano 3);

·       a condizione che l’abitazione locata sia diversa dall’abitazione principale dei geni­tori o di coloro cui sono affidati.

Pertanto, se il contratto è stipulato nel 2022, la detrazione può essere fruita per gli anni dal 2022 al 2025.

Determinazione della detrazione

Dall’1.1.2022, la detrazione IRPEF spettante è pari:

·       a 991,60 euro;

·       ovvero, se superiore, al 20% dell’ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000,00 euro di detrazione.

La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare lo­cata è adibita ad abitazione principale.

 
 

 

Terreni dei
coltivatori diretti e IAP – Proroga dell’esenzione IRPEF

 

 

 

Viene prorogata anche per il 2022 l’agevolazione prevista dal co. 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai red­diti fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.

Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2017 al 2022

Dal 2017 e fino al 2022, la disciplina fiscale dei terreni in argomento è quindi la seguente:

·       i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;

·       i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito domini­cale in capo al proprietario, mentre l’esenzione dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

 
Docenti e
ricercatori –
Proroga del
regime agevolato
Per i docenti e ricercatori rientrati in Italia fino al 2019 viene ricono­sciuta la possibilità di prolungare il periodo agevolato da 4 a 8, 11 o 13 anni, al ricorrere di determinate condizioni legate alla presenza di figli mi­norenni o a carico, o all’acquisto di una unità immobiliare in Italia (come già previsto per i docenti e ricercatori che si sono trasferiti in Italia dal 2020); il beneficio è però subordinato al pagamento di un onere, parametrato al reddito dell’ultimo periodo d’imposta prima dell’esercizio dell’op­zione per il prolungamento.  
Compensi erogati da enti sportivi operanti nella Provincia
autonoma
di Bolzano
Sono qualificati come redditi diversi, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, i premi e i compensi erogati, nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine – Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella Provincia autonoma di Bolzano.  
Potenziamento degli investimenti in PIR I piani di risparmio a lungo termine (PIR) sono una specifica tipologia di investimento destinato alle persone fisiche previsto dall’art. 1 co. 100 – 114 della L. 11.12.2016 n. 232, i cui redditi beneficiano dell’esenzione:

·       dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che concorrono a formare il PIR;

·       dall’imposta sulle successioni relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento a causa di morte.

Modifica dei limiti di investimento in PIR

La legge di bilancio 2022 ha modificato i limiti dell’entità dell’investimento in PIR, prevedendo che dal 2022 gli investitori non possano superare il limite dei 40.000,00 euro l’anno (prima era 30.000,00) e il limite dei 200.000,00 euro complessivi (prima era 150.000,00).

La disposizione in esame aumenta i limiti applicabili ai PIR costituiti fino al 31.12.2019.

Esclusione dei limiti previsti per i c.d. “PIR alternativi”

In merito ai c.d. “PIR alternativi” ex art. 13-bis del DL 124/2019 (conv. L. 157/2019), viene prevista l’esclusione dei limiti all’investimento di cui all’art. 1 co. 112 della L. 11.12.2016 n. 232.

I vincoli disciplinati da questa norma e che risultano esclusi sono:

·       quello per il quale ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo PIR “ordinario”, e di un solo PIR “alternativo”;

·       che ciascun PIR non possa avere più di un titolare.

Per questa tipologia di PIR non vengono modificati i limiti all’investimento che restano di importo non superiore a 150.000,00 euro all’anno e a 1.500.000,00 euro complessivi.

Credito di imposta per le minusvalenze relative ai PIR

Viene prorogata per l’anno 2022 la disciplina del credito d’imposta per le minusvalenze realizzate nei c.d. “PIR PMI”, rimodulandone l’ammontare e il termine di utilizzabilità. In sostanza:

·       si proroga il credito d’imposta sulle minusvalenze e i differenziali negativi anche in relazione agli investimenti in PIR effettuati entro il 31.12.2022;

·       in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dall’1.1.2022, tale credito d’im-posta non può eccedere il 10% delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati e può essere utilizzabile in 15 quote annuali di pari importo.

Per gli investimenti effettuati nel 2021 vale, invece, il limite del 20% delle somme investite e l’utilizzo del credito in dieci quote annuali di pari importo.

Resta fermo che il credito d’imposta in argomento non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è utilizzabile:

·       direttamente in dichiarazione dei redditi, a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le componenti negative si sono realizzate;

·       oppure in compensazione nel modello F24, senza applicazione dei limiti annui di utilizzo dei crediti d’imposta.

 
Limite annuo
di crediti
utilizzabili in
com­pen­sazione nel modello F24
o rimborsabili in conto fiscale – Incremento a 2 milioni di euro
a regime
Viene disposto l’innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dall’1.1.2022, del limite annuo, previsto dall’art. 34 co. 1 della L. 388/2000, dell’am­mon­tare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere:

·       utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;

·       ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.

La legge di bilancio 2022 mette quindi a regime il limite di 2 milioni di euro già previsto, per il solo anno 2021, dall’art. 22 del DL 73/2021.

Si ricorda che, per il solo anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700.000,00 a un milione di euro (art. 147 del DL 34/2020).

Subappaltatori edili

Il limite di 2 milioni di euro “assorbe” quindi il limite di un milione di euro previsto, a re­gi­me, per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno prece­dente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 co. 6-ter del DL 223/2006).

Crediti d’imposta agevolativi

Il limite di cui all’art. 34 della L. 388/2000 non è applicabile ai crediti d’imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (cfr. R.M. 24.5.99 n. 86), per i quali tuttavia vige l’apposito limite di 250.000,00 euro introdotto dall’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (salvo esplicite esclusioni dalla sua applicazione).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sospensione dei termini degli adempimenti tributari del
professionista per malattia o infortunio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In caso di malattia o infortunio del professionista anche non connessi al lavoro, è pre­vista:

·       la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del professionista;

·       l’esclusione di responsabilità, e delle relative sanzioni per il professionista e il cliente, per i termini tributari che scadono nei 60 giorni successivi all’evento.

Sospensione dei termini

In caso di:

·       malattia o infortunio del professionista, anche non connessi al lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni ai sensi dell’art. 2 del DPR 30.6.65 n. 1124,

·       parto prematuro della libera professionista,

·       interruzione della gravidanza oltre il terzo mese,

·       decesso del libero professionista,

sono sospesi i termini relativi agli adempimenti tributari dal giorno del ricovero in ospe­dale (o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari) fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari (per il parto prematuro, la sospensione decorre dal giorno del ricovero per il parto; in caso di interruzione della gravidanza, dal giorno successivo all’interruzione della gravidanza; in caso di morte del professionista, la sospensione ha durata di 6 mesi dalla data del decesso).

Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione e, per le somme dovute a titolo di tributi, si applicano gli interessi al tasso legale per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

Esclusione della responsabilità

In caso di ricovero (o cure domiciliari) per grave malattia o infortunio o intervento chi­rur­gico, al libero professionista o al suo cliente non è imputata alcuna responsabilità per la scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi.

Documentazione

La sospensione dei termini e l’esclusione della responsabilità operano purché sussi­stano:

·       un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare;

·       un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante.

Copie di tali documenti devono essere consegnate o inviate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC, agli uffici della pubblica amministrazione ai fini dell’applicazione delle disposizioni in esame.

In caso di decesso del libero professionista, è il cliente a dover trasmettere agli uffici della pubblica amministrazione il mandato professionale, entro 30 giorni dal decesso.

Accertamento e sanzioni

La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l’effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l’applicazione della sospensione.

Chiunque benefici della sospensione sulla base di una falsa dichiarazione o attesta­zio­ne è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500,00 a 7.750,00 euro e con l’arre­sto da 6 mesi a 2 anni. Ogni altra violazione delle presenti disposizioni è punita con una sanzione pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro. Le suddette sanzioni si applica­no, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti suindicati.

Cartelle di
pagamento –
Posticipazione dei termini di pagamento
Per le cartelle di pagamento notificate dall’1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.

Si tratta dell’estensione di un’agevolazione esistente, in quanto era già stata prevista dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021.

 
Contributi
a fondo perduto – Esclusione
controlli carichi
di ruolo pendenti
Le somme che l’Agenzia delle Entrate eroga al contribuente a titolo di contributo a fon­do perduto previsto dalla legislazione emergenziale vanno corrisposte senza eseguire alcuna verifica dei carichi di ruolo pendenti.

Non opera quindi la procedura di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, che, per i pagamenti almeno pari a 5.000,00 euro, prevede la verifica dei carichi pendenti e l’eventuale pignoramento delle somme da erogare.

 
 

 

 

 

 

 

 

Sospensione versamenti
di gennaio,
febbraio, marzo e aprile 2022 nel settore dello sport

 

 

 

 

 

 

 

Vengono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:

·       hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;

·       operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020.

Versamenti sospesi

Sono sospesi i termini relativi:

·       ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dall’1.1.2022 al 30.4.2022;

·       agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, dall’1.1.2022 al 30.4.2022;

·       ai versamenti dell’IVA, in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;

·       ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10.1.2022 al 30.4.2022.

Ripresa dei versamenti

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

·       in un’unica soluzione entro il 30.5.2022;

·       ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 7 rate mensili di pari im­porto, pari al 50% del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. La prima rata deve essere versata entro il 30.5.2022.

I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detto mese.

 
Agevolazioni previste dalla legislazione emergenziale – Recupero Ove non ci sia una disciplina specifica, il recupero delle agevolazioni previste dalla legi­slazione emergenziale avviene con avviso di recupero del credito di imposta, da notificare a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione.

Trovano applicazione i poteri in materia di imposte sui redditi e IVA.

 
Aggi di
riscossione – Riforma
Si prevede di riformare, dall’1.1.2022, l’aggio di riscossione, che, nelle intenzioni del legislatore, non dovrà più gravare, quanto meno in via prevalente, sui debitori ma dovrà far parte della fiscalità generale.

Sino al 31.12.2021, per le cartelle di pagamento l’aggio è pari al 3% delle somme riscosse, 6% se gli importi non sono pagati nei termini. Per gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito, l’aggio è pari al 6% ma va corrisposto solo in caso di inadempienza.

Nel nuovo sistema, la quota a carico del debitore sarà individuata da un decreto ministeriale.

 
Regime IVA degli enti associativi previsto dal
DL 146/2021 – Rinvio al 2024
Viene rinviata all’1.1.2024 l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5 co. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del DL 146/2021 (conv. L. 215/2021), con le quali viene modificato il trattamento IVA applicabile a talune operazioni effettuate dagli enti associativi.

In sintesi, le norme introdotte con il DL 146/2021 prevedono che:

·       alcune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da taluni enti associativi (quali associazioni politiche, sindacali, assistenziali, culturali, sportive dilettantisti­che), finora escluse da IVA ai sensi dell’art. 4 co. 4, 5 e 6 del DPR 633/72, rientrano nel campo di applicazione dell’imposta, anche se, a determinate condizioni, possono beneficiare del regime di esenzione IVA (art. 5 co. 15-quater del DL 146/2021);

·       in attesa della piena operatività del Titolo X del Codice del Terzo settore, la disciplina dettata ai fini IVA per il regime forfetario dall’art. 1 co. 58 – 63 della L. 190/2014 è estesa alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS) con ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65.000,00 euro (art. 5 co. 15-quinquies del DL 146/2021).

L’art. 5 co. 15-sexies del DL 146/2021 precisa che le disposizioni di cui sopra valgono soltanto ai fini dell’IVA.

Il DL 146/2021 non ha indicato una specifica decorrenza per l’applicazione delle norme in parola, per cui in assenza di ulteriori prescrizioni di legge, esse avrebbero dovuto considerarsi efficaci dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto. Per effetto della legge di bilancio 2022, in ogni caso, l’applicazione delle disposizioni in parola è rinviata di due anni (ossia all’1.1.2024).

 
Percentuali di compensazione IVA Anche per l’anno 2022 le percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, effettuate da produttori agricoli in regime speciale ex art. 34 del DPR 633/72, vengono fissate al 9,5%.  
Aliquota IVA
per le
somministrazioni di gas del primo trimestre 2022
Viene stabilita, in via transitoria, l’aliquota IVA del 5%, in deroga a quella ordinariamente applicabile, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Alla misura descritta si accompagna, tra l’altro, la riduzione per il medesimo trimestre delle aliquote relative agli oneri generali applicate in bolletta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

 
Aliquota IVA
per i prodotti dell’igiene
femminile
Viene introdotta l’aliquota IVA del 10% per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile diversi da quelli compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e da quelli lavabili. Per questi ultimi prodotti, si applica, infatti, la più favorevole aliquota IVA del 5%.  
Agevolazioni per i trasferimenti di immobili nella cessione di azienda
(contrasto alle delocalizzazioni)
Viene disposto che, in caso di cessione d’azienda o di un ramo d’azienda, con con­ti­nua­zione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa uti­lizzazione senza radicali trasformazioni scontano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna (in luogo dell’imposta proporzionale del 9% ordinariamente dovuta).
Proroga delle misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione per gli under 36 Sono prorogate alcune misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.

Agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte di under 36

L’agevolazione “Prima casa under 36” è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022.

L’agevolazione opera per l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte di sog­get­ti under 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:

·       nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e im­po­sta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari al­l’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo;

·       nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costru­zione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa” dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.

Accesso al fondo di garanzia per la prima casa

È prorogato al 31.12.2022 il termine per presentare le domande per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di soggetti under 36, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’art. 1 della L. 92/2012, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80%.

Agevolazioni
per l’edilizia
convenzionata nella provincia autonoma di Bolzano
Mediante una norma di interpretazione autentica dell’art. 32 co. 2 del DPR 601/73, avente quindi portata retroattiva, viene previsto che gli atti di trasferimento di aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle leggi della Pro­vincia autonoma di Bolzano, scontano l’imposta di registro fissa e vanno esenti dalle imposte ipotecarie e catastali a norma dell’art. 32 del DPR 601/73.
IMU – Riduzione per i pensionati residenti all’estero Per il solo anno 2022, viene stabilito che l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione inter­na­zionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, è ridotta al 37,5%.

L’agevolazione è stata introdotta dal co. 48 dell’art. 1 della L. 178/2020 a decorrere dall’anno 2021 e riguarda sia l’IMU che la TARI.

Dall’1.1.2021, pertanto, sull’unica unità immobiliare a uso abitativo posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto dai pensionati residenti all’estero, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso:

·       l’IMU è ridotta alla metà e ulteriormente ridotta al 37,5% per il solo anno 2022;

·       la tassa sui rifiuti (TARI) o la tariffa sui rifiuti con natura di corrispettivo di cui ai co. 639 e 668 dell’art. 1 della L. 147/2013, è dovuta nella misura ridotta di due terzi.

 
IMU –
Agevolazione per i commercianti nei Comuni fino a 500 abitanti
Per gli anni 2022 e 2023, in via sperimentale, viene stabilito che gli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la pro­­pria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, possono be­neficiare di un contributo per il pagamento dell’IMU.

L’agevolazione compete per gli immobili siti in detti Comuni che sono anche posseduti e utilizzati dagli esercenti per l’esercizio dell’attività economica.

I criteri e le modalità di fruizione dell’agevolazione saranno stabiliti da un successivo DM.

L’agevolazione, inoltre, si applica ai sensi e nei limiti del regolamento della Com­mis­sione europea 18.12.2013 n. 1407 sugli aiuti “de minimis”.

 
Agevolazioni
per le imprese
di pubblico
esercizio
Sono prorogate fino al 31.3.2022 le agevolazioni a sostegno delle imprese di pubblico esercizio.

Dall’1.1.2021 al 31.3.2022, in particolare:

·       sono esonerate dal pagamento del “canone unico” le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico;

·       sono esonerati dal pagamento del canone di concessione di cui al co. 837 dell’art. 1 della L. 160/2019 i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utiliz­za­zione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio di attività commerciali su aree pubbliche di cui al DLgs. 114/98;

·       non è dovuta l’imposta di bollo di cui al DPR 642/72 sulle domande di nuove con­cessioni per l’occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, presentate per via telematica all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al DPR 160/2010;

·       non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del DLgs. 42/2004 la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse cul­turale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, di strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all’attività svolta.

 
Esenzione dal “canone unico” per le attività del Centro Italia
colpite dal sisma
Per l’anno 2022, il “canone unico” di cui all’art. 1 co. 816 – 847 della L. 160/2019 non è dovuto per le attività, individuate dall’art. 1 co. 997 della L. 145/2018, con sede le­gale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che si sono verificati dal 24.8.2016, ricompresi nei Comuni indicati negli Allegati 1, 2 e 2-bis al DL 189/2016.  
Proroga esenzione imposta di bollo sui certificati
digitali
Viene estesa all’anno 2022 l’operatività dell’esenzione dall’imposta di bollo per i certificati anagrafici digitali, ottenuti tramite l’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), inizialmente limitata al solo anno 2021 dall’art. 62 co. 3, quarto periodo, del DLgs. 82/2005.  
Proroga esenzione imposta di bollo sulle convenzioni per i tirocini Viene prorogata per l’anno 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo, introdotta (limitatamente al 2021) dall’art. 10-bis del DL 22.3.2021 n. 41 sulle convenzioni per i tirocini di formazione e orientamento.  
Rinvio di “plastic tax” e “sugar tax È stato disposto l’ulteriore differimento all’1.1.2023 dell’efficacia delle disposizioni relative:

·       all’imposta sul consumo dei manufatti con sin­golo impiego (c.d. “plastic tax”);

·       all’imposta sul consumo delle bevande anal­coliche edulcorate (c.d. “sugar tax”).

 
 

 

 

 

 

 

 

Misure per il sostegno al
credito delle imprese

 

 

 

 

 

 

 

Vengono prorogate alcune misure di sostegno alle imprese.

Fondo di Garanzia PMI

È prorogata al 30.6.2022 l’operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti:

·       dall’1.4.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione una tantum (nuovo art. 13 co. 1 lett. a) del DL 23/2020);

·       la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta, a partire dall’1.1.2022, all’80% e il rilascio della garanzia è subordinato, dall’1.4.2022, al pagamento di una commissione (nuovo art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020).

Inoltre, è prorogata al 30.6.2022 l’operatività della garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 13 co. 12-bis del DL 23/2020).

Tra l’1.7.2022 e il 31.12.2022 il Fondo opererà nel modo che segue:

·       l’importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro;

·       la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, ferma l’ammissibilità dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione (che di regola non hanno accesso al Fondo);

·       le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite nella misura massima del 60% dell’importo dell’operazione finanziaria, anziché dell’80%.

Garanzia SACE

Viene prorogata al 30.6.2022 l’operatività della Garanzia SACE (art. 1 del DL 23/2020).

Garanzia green

Le risorse destinate alle garanzie concesse dalla SACE sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal (art. 64 del DL 76/2020) saranno determinate con la legge di bilancio, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente da questa.

Legge Sabatini Viene rifinanziata l’agevolazione e viene previsto che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro.  
Imprenditoria femminile Sono estese all’imprenditoria femminile le agevolazioni (concessione di mutui agevolati per gli investimenti, nonché di un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile) per le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile.  
Bonus TV Sono rifinanziate per il 2022 le risorse per i contributi per l’acquisto di apparecchi TV, con o senza rottamazione.  
Incentivi per l’installazione di sistemi di
riqualificazione elettrica sui
veicoli
Sono estesi e rifinanziati per il 2022 gli incentivi per l’installazione di sistemi di riqualificazione elettrica sui veicoli (riconoscimento di un contributo pari al 60% del costo sostenuto per la riqualificazione del veicolo fino ad un massimo di 3.500,00 euro e contributo pari al 60% delle spese relative all’imposta di bollo per l’iscrizione al PRA, all’im­posta di bollo e all’IPT).  
Proroga delle misure
emergenziali di
sospensione
dei mutui
prima casa
(c.d. “Fondo
Gasparrini”)
È prorogato al 31.12.2022 l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui pri­ma casa per:

·       lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli impren­ditori, alle condizioni previste dall’art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020;

·       cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, alle condizioni previste dall’art. 54 co. 1 lett. a-bis) del DL 18/2020.

Fino al 31.12.2022 è consentito l’accesso al Fondo anche per:

·       mutui di importo non superiore a 400.000,00 euro;

·       mutui a favore di contraenti che già fruiscano della garanzia del Fondo di ga­ranzia per la prima casa;

·       mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.

Nuovo importo finanziabile con microcredito È elevato da 40.000,00 a 75.000,00 euro l’importo massimo delle operazioni di microcredito (art. 111 del DLgs. 1.9.93 n. 385). Si prevede, inoltre:

·       l’eliminazione del riferimento alla necessità che i finanziamenti siano finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro;

·       la possibilità di concedere finanziamenti a srl fino a 100.000,00 euro.

Le disposizioni attuative, nell’individuare i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevedranno una durata dei finanziamenti fino a 15 anni ed escluderanno ogni limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale.

Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno Viene modificato il perimetro “geografico” dell’agevolazione a seguito della nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, consentendo alla Regione Molise un’in­tensità di aiuto maggiore.  
Credito d’imposta per il restauro di impianti sportivi pubblici Viene prorogato al 2022 il c.d. “Sport bonus”, ma soltanto per i titolari di reddito d’impresa.  
Credito d’imposta per le imprese editrici Viene prorogato al 2022 e 2023 il credito d’imposta alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa.  
Credito d’imposta per i sistemi di filtraggio dell’acqua Viene prorogato al 2023 il credito d’imposta per i sistemi di filtraggio dell’acqua potabile.  
Credito d’imposta per l’attività fisica adattata Viene riconosciuto un credito d’imposta, ai fini IRPEF, per le spese sostenute per fruire dell’“attività fisica adattata”.  
Credito d’imposta per sistemi di accumulo Viene previsto un credito d’imposta, ai fini IRPEF, per l’installazione di sistemi di accu­mulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.  
Credito d’imposta per impianti di compostaggio Viene riconosciuto un credito d’imposta, pari al 70% degli importi rimasti a carico del contribuente, per le spese documentate entro il 31.12.2022, relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle Regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.  
Credito d’imposta per il contrasto della povertà educativa minorile È esteso al 2024 il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 75% dei versamenti effettuati, nei confronti delle fondazioni bancarie che sostengono il fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.  

3 principali novità in materia DI LAVORO E PREVIDENZA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2022.

 

Argomento Descrizione
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misure generali per il riordino dei trattamenti di integrazione salariale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vengono introdotte diverse disposizioni con l’intento di effettuare un riordino della di­sciplina dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari già regolati dal DLgs. 14.9.2015 n. 148.

Campo di applicazione

Si dispone l’ampliamento del novero dei destinatari:

·       consentendo l’accesso agli ammortizzatori sociali in questione anche ai lavoratori a domicilio e a tutti gli apprendisti;

·       riducendo da 90 a 30 giorni l’anzianità di effettivo lavoro – alla data di presenta­zione della relativa domanda di concessione – quale requisito richiesto ai lavoratori per poter accedere ai trattamenti di integrazione salariale.

Modalità di computo dei dipendenti

Si stabilisce, ai fini del calcolo delle soglie dimensionali, che vengano computati tutti i la­voratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.

Il computo riguarda indistintamente i lavoratori che prestano l’attività lavorativa all’in­ter­no o all’esterno dell’azienda.

Incremento degli importi dei trattamenti

A decorrere dall’1.1.2022 il solo massimale da considerare è quello più elevato tra i due previsti all’art. 3 co. 5 del DLgs. 148/2015, che per il 2021 risulta pari a 1.199,72 euro lordi, e soggetto a rivalutazione annuale sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Modifica alla disciplina del contributo addizionale

Viene modificata la disciplina del contributo addizionale di cui all’art. 5 del DLgs. 148/2015, dovuto dalle aziende che presentano domanda di integrazione salariale.

Oltre alla rimozione dell’esonero dal pagamento del contributo addizionale per le azien­de del settore dell’elettronica di consumo, si prevede, a decorrere dall’1.1.2025 e a favore dei datori di lavoro che non fruiscono di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi all’ultimo periodo utilizzato, una possibile riduzione dell’ali­quota del contributo addizionale nella misura del:

·       6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale fruiti all’in­ter­no di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

·       9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale fruiti oltre il limite delle 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.

Erogazione e rimborso delle prestazioni

Si stabilisce che in caso di pagamento diretto delle prestazioni di integrazione salariale, il datore di lavoro sia tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo della prestazione entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione.

Incompatibilità con lo svolgimento di prestazioni lavorative

Secondo le nuove previsioni, il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novità in materia di CIGS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vengono previsti una serie di interventi che riguardano nello specifico i trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS), così come disciplinata dagli artt. 19 – 25-bis del DLgs. 148/2015.

Ampliamento del campo di applicazione della CIGS

Modificando l’art. 20 del DLgs. 148/2015, al fine di ampliare il campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale straordinario, viene stabilito che a partire dal 2022:

·       i trattamenti di CIGS in questione, relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dall’1.1.2022, trovano applicazione anche in relazione a tutti datori di lavoro non coperti dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26, 27 e 40 del DLgs. 148/2015 che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti;

·       la disciplina della CIGS e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, alle imprese del settore del trasporto aereo e, a determinate condizioni, ai partiti e movimenti politici.

Nuove causali di intervento

Vengono apportate modifiche anche alla disciplina delle causali di intervento della CIGS, prevedendo:

·       l’ampliamento della causale di riorganizzazione aziendale, includendo in tale ipotesi la realizzazione di processi di transizione;

·       la modifica del programma di riorganizzazione aziendale anche al fine di gestire i predetti processi di transizione, e non solo le inefficienze della struttura gestionale o produttiva;

·       un’ulteriore definizione delle finalità del citato programma di riorganizzazione.

Inoltre, sono previsti interventi anche con riferimento alla causale del contratto di solidarietà, incentivandone il ricorso mediante l’aumento:

·       della riduzione oraria che passa dal 60% all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati;

·       della percentuale di riduzione complessiva massima dell’orario di lavoro, che passa dal 70% all’80%, nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è attivato.

Contribuzione per la richiesta di CIGS

A decorrere dall’1.1.2022, trova applicazione un contributo ordinario a carico:

·       dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda di CIGS, hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti;

·       delle imprese del trasporto aereo e dei partiti e movimenti politici.

Il contributo in questione trova applicazione nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30% è a carico del lavoratore.

Accordo di
transizione
occupazionale e relativo incentivo alle assunzioni
Introducendo il nuovo art. 22-ter del DLgs. 148/2015, viene definita la disciplina del­l’accordo di transizione occupazionale.

Si tratta di un accordo da stipulare in sede di procedura di consultazione sindacale:

·       finalizzato a sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento di CIGS per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti;

·       che si concretizza nella concessione, in deroga agli ordinari limiti di durata, di un ulteriore intervento di CIGS finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, pari a un massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.

Nel contempo, il provvedimento in esame introduce un incentivo per l’assunzione di la­voratori in CIGS con accordo di transizione occupazionale, che consiste in un contributo mensile concedibile per un massimo di 12 mesi e pari al 50% dell’ammontare del trat­tamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavo­ratore.

Novità in materia di Fondi
di solidarietà
Vengono introdotte novità in merito ai Fondi di solidarietà disciplinati dal DLgs. 148/2015.

In particolare, ci si riferisce:

·       ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26 del DLgs. 148/2015 e ai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi ex art. 27 del DLgs. 148/2015, per i quali si prevede l’ampliamento del campo di applicazione grazie all’inclusione dei datori di lavoro con almeno un dipendente;

·       al Fondo di integrazione salariale di cui all’art. 29 del DLgs. 148/2015, ampliando anche in questo caso il novero dei datori di lavoro interessati (includendo anche le imprese con almeno un dipendente), modificando la durata delle prestazioni (da 13 a 26 settimane in un biennio mobile, per le aziende che, rispettivamente, occupano fino a 5 dipendenti e per quelle oltre tale soglia) e fissando due aliquote di finanziamento, pari allo 0,5% e allo 0,8% rispettivamente per le aziende che occupano fino a 5 dipendenti e per quelle oltre tale soglia.

Viene poi sostituito l’assegno ordinario disciplinato dall’art. 30 del DLgs. 148/2015, con l’assegno di integrazione salariale.

Infine, dall’1.1.2022, il rilascio del DURC viene vincolato al regolare versamento dell’ali­­­quota di contribuzione ordinaria ai Fondi di solidarietà bilaterali.

Misure in materia CISOA Con riferimento alla Cassa integrazione per i lavoratori a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA) ex art. 8 della L. 8.8.72 n. 457, la legge di bilancio prevede che:

·       il trattamento in questione venga esteso anche a favore dei lavoratori del settore pesca;

·       il conguaglio o la richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato vadano effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

Modifiche al contratto di espansione Per quanto riguarda il contratto di espansione introdotto in via sperimentale dall’art. 41 del DLgs. 148/2015 (ossia, un ammortizzatore sociale finalizzato ad agevolare le azien­de nella gestione efficiente del cambiamento dei processi produttivi), la legge di bilancio prevede:

·       una proroga del periodo sperimentale fino al 2023;

·       un ampliamento del novero delle aziende interessate, riducendo il limite dimensionale minimo da 100 a 50 unità lavorative in organico.

Misure in
materia di
delocalizzazione
Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo in caso di cessazione dell’attività produttiva, i datori di lavoro che, nell’anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi apprendisti e dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti, e che intendano:

·       chiudere una sede, uno stabilimento, una filiale, un ufficio o un reparto autonomo situato in Italia,

·       con cessazione definitiva della relativa attività, licenziando almeno 50 lavoratori,

devono darne comunicazione per iscritto, almeno 90 giorni prima dell’avvio della procedura di cui all’art. 4 della L. 223/91, ai seguenti soggetti:

·       rappresentanze sindacali aziendali o rappresentanza sindacale unitaria;

·       sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

·       Regioni interessate;

·       Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;

·       Ministero dello Sviluppo economico;

·       Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

La comunicazione deve indicare:

·       le ragioni economiche, finanziarie, tecniche od organizzative della chiusura;

·       il numero e i profili professionali del personale occupato;

·       il termine entro cui è prevista la chiusura.

Piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche

Entro 60 giorni dalla comunicazione il datore di lavoro deve elaborare un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura, da presentare ai soggetti sopra indicati.

Il piano deve avere una durata massima di 12 mesi e va discusso entro 30 giorni dalla presentazione.

Prima della conclusione dell’esame del piano e della sua eventuale sottoscrizione è vietato avviare la procedura di licenziamento collettivo e intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

In caso di accordo, il piano è sottoscritto con l’assunzione dell’impegno, da parte del da­tore di lavoro, di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate.

Ai lavoratori interessati dal piano sottoscritto è riconosciuto il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 22-ter del DLgs. 14.9.2015 n. 148; è inoltre previsto l’accesso al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori.

Qualora il datore di lavoro avvii, al termine del piano, la procedura di licenziamento collettivo, non trova applicazione la previsione di cui all’art. 2 co. 35 della L. 28.6.2012 n. 92.

Sanzioni

I licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di 90 giorni sono nulli.

È previsto il pagamento del doppio del contributo di cui all’art. 2 co. 35 della L. 92/2012 in caso di:

·       mancata di presentazione del piano;

·       assenza, nel piano, degli elementi previsti;

·       inadempimento da parte del datore di lavoro agli impegni assunti, ai tempi e alle modalità di attuazione del piano, di cui sia esclusivamente responsabile.

In tali casi, qualora il datore avvii la procedura di licenziamento collettivo, non trova applicazione la citata previsione di cui all’art. 2 co. 35 della L. 92/2012.

È previsto il pagamento del suddetto contributo aumentato del 50% in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo sindacale. Non troverà applicazione la previsione di cui all’art. 2 co. 35 della L. 92/2012 qualora il datore avvii la procedura di licenziamento collettivo (qualora il datore avvii tale procedura in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo sindacale, decorsi i previsti 90 giorni, non trova applicazione l’art. 4 co. 5 e 6 della L. 223/91).

Esonero
contributivo dello 0,8% della quota IVS
a carico
del lavoratore
Per i periodi di paga dall’1.1.2022 al 31.12.2022, in favore dei rapporti di lavoro dipendente viene riconosciuto un esonero:

·       pari allo 0,8%;

·       da applicarsi sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Condizione

L’esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Esclusione

L’esonero non si applica per i rapporti di lavoro domestico.

Esonero
contributivo per
i contratti di
apprendistato di primo livello
Per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il di­ploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica su­periore, stipulati nell’anno 2022, viene riconosciuto l’esonero del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1 co. 773, quinto periodo, della L. 27.12.2006 n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fer­mo restando l’aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Datori di lavoro

Lo sgravio è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9.

Esonero
contributivo lavoratori delle cooperative
Le società cooperative che si costituiscono, a decorrere dall’1.1.2022, ai sensi dell’art. 23 co. 3-quater del DL 22.6.2012 n. 83 (ovverosia costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi) possono fruire di un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.

L’esonero:

·       si applica nel limite massimo di importo pari a 6.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;

·       ha una durata massima di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa;

·       non riguarda i premi e contributi dovuti all’INAIL.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Esclusioni

L’esonero non è riconosciuto qualora il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nel­l’ulti­mo periodo d’imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

Esonero
contributivo per gli imprenditori agricoli
professionali e i coltivatori diretti
L’esonero contributivo in favore degli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti under 40, previsto dall’art. 1 co. 503 della L. 27.12.2019 n. 160, viene esteso anche al 2022.

L’esonero:

·       riguarda la contribuzione IVS e il contributo addizionale di cui all’art. 17 co. 1 della L. 3.6.75 n. 160 (sono esclusi il premio INAIL e il contributo di maternità);

·       è pari al 100%;

·       ha una durata massima di 24 mesi.

Esonero
contributivo lavoratrici madri
In favore delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato che hanno fruito del congedo obbligatorio di maternità viene riconosciuto, in via sperimentale per l’anno 2022, un esonero del 50% dal pagamento dei contributi previdenziali a loro carico.

L’esonero:

·       ha la durata di un anno;

·       decorre dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Incentivo per l’occupazione
di lavoratori di imprese in crisi
L’agevolazione introdotta dall’art. 1 co. 10 della L. 30.12.2020 n. 178 viene riconosciuta anche ai datori di lavoro privati che nel periodo ivi considerato assumono:

·       con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

·       lavoratori subordinati, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’art. 1 co. 852 della L. 27.12.2006 n. 296;

·       indipendentemente dalla loro età anagrafica.

L’agevolazione prevista dal citato art. 1 co. 10 della L. 30.12.2020 n. 178 consiste in un esonero contributivo pari al 100% (e nel limite massimo di 6.000,00 euro su base annua) in caso di assunzioni di lavoratori under 36, con contratto a tempo inde­terminato, e per le conversioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo inde­ter­minato, effettuate nel biennio 2021-2022.

Tirocinio –
Revisione della disciplina
Vengono abrogati i co. 34, 35 e 36 dell’art. 1 della L. 92/2012, procedendo così al ri­or­dino della disciplina sul tirocinio, con un inasprimento delle regole per evitarne un uso distorto, e alla differenziazione tra tirocinio curriculare ed extracurriculare.

Nuove linee guida per i tirocini diversi da quelli curriculari

Il Governo e le Regioni dovranno concludere, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari, sulla base dei seguenti criteri:

·       revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;

·       individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi, e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa;

·       definizione di livelli essenziali della formazione che prevedono un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;

·       definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;

·       previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

Obblighi del soggetto ospitante

Con riguardo agli obblighi in capo al soggetto ospitante, viene precisato che:

·       i tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 9-bis co. 2 del DL 510/96;

·       quest’ultimo è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex DLgs. 81/2008.

Sanzioni

Vengono inoltre previste le seguenti sanzioni:

·       per la mancata corresponsione dell’indennità di tirocinio, è prevista una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 6.000,00 euro, conformemente alle previsioni della L. 689/81;

·       per il tirocinio svolto in modo fraudolento (cioè eludendo la prescrizione secondo cui non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente), viene prevista la pena dell’ammenda di 50,00 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio e la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

Piani formativi aziendali Modificando l’art. 118 co. 1 della L. 23.12.2000 n. 388, si dispone che con accordo in­terconfederale stipulato dalle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano può essere istituito un fondo territoriale intersettoriale. I fondi possono altresì finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 11, 21 co. 1, lett. a), b) e c), e 30 del DLgs. 148/2015.
Apprendistato professionalizzante per i
lavoratori in CIGS
A decorrere dall’1.1.2022, è possibile assumere con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 47 co. 4 del DLgs. 15.6.2015 n. 81, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 22-ter del DLgs. 14.9.2015 n.148 (finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero).

Tale misura è riconosciuta al fine di permettere ai suddetti lavoratori di potersi qualificare o riqualificare professionalmente.

Apprendistato professionalizzante sportivi Viene disposta una riduzione, da 29 a 23 anni, del limite massimo di età previsto dall’art. 44 co. 1 del DLgs. 15.6.2015 n. 81, in caso di assunzione di lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante da parte di società e associazioni sportive professionistiche.
Esonero
accantonamento quote TFR
e ticket
licenziamento
Si prevede la proroga anche per gli anni 2022 e 2023 degli esoneri previsti dall’art. 43-bis del DL 28.9.2018 n. 109 e riguardanti:

·       le quote di trattamento di fine rapporto (TFR), relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro;

·       il c.d. “ticket licenziamento”.

L’agevolazione viene riconosciuta:

·       in favore delle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS), ai sensi dell’art. 44 del DL 109/2018;

·       limitatamente ai lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale sopra richiamato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estensione dell’indennità NASPI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vengono modificati gli artt. 2 – 4 del DLgs. 4.3.2015 n. 22, introducendo alcune novità in materia di NASpI riguardanti:

·       i soggetti beneficiari;

·       i requisiti di accesso;

·       il meccanismo di riduzione dell’importo.

Soggetti beneficiari

A partire dall’1.1.2022 viene previsto un ampliamento dei destinatari della NASpI con l’estensione dell’indennità anche agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agri­coli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci ex L. 240/84.

Requisiti di accesso

Per gli eventi di disoccupazione occorsi a partire dall’1.1.2022 viene disapplicato il re­quisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione, previsto dall’art. 3 co. 1 del DLgs. 22/2015. Pertanto, per i soggetti disoccupati a partire da tale data, l’accesso alla NASpI sarà garantito a condizione che:

·       siano in stato di disoccupazione;

·       possano far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione.

Meccanismo di riduzione

Modificando il meccanismo di riduzione previsto dall’art. 4 co. 3 del DLgs. 22/2015, viene stabilito che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dall’1.1.2022, l’indennità di NASpI si riduca del 3% ogni mese a decorrere:

·       dal primo giorno del sesto mese di fruizione;

·       ovvero dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione, per i beneficiari di NASpI che abbiano compiuto il 55° anno di età alla data di presentazione della domanda.

Modifiche alla “DIS-COLL” Viene modificata la disciplina dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. “DIS-COLL”), introducendo all’art. 15 del DLgs. 22/2015 il co. 15-quinquies che:

·       consente la corresponsione mensile della prestazione per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro e il predetto evento;

·       estende, da 6 a 12 mesi, la durata massima per l’erogazione della prestazione;

·       riconosce la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile ex art. 15 co. 4 del DLgs. 22/2015 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della DIS-COLL per l’anno in corso;

·       prevede che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dall’1.1.2022 il meccanismo mensile di riduzione del 3% della DIS-COLL venga applicato dal sesto mese (invece che dal quarto).

Inoltre, dall’1.1.2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto a percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci, è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NASpI.

Politiche attive lavoratori
autonomi
Sono estese anche ai lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, le misure di assistenza intensiva all’inserimento occupazionale del programma nazionale “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori” (GOL). Queste sono erogate:

·       in caso di cessazione, in via definitiva, dell’attività professionale;

·       allo scopo di migliorare l’accesso alle informazioni sul mercato e ai servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori autonomi;

·       dai centri per l’impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro, mediante lo sportello dedicato al lavoro autonomo.

Indennità
lavoratori fragili
Ai lavoratori fragili dipendenti del settore privato aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS, che siano stati destinatari durante il 2021 del trattamento di cui all’art. 26 co. 2 del DL 18/2020, viene riconosciuta un’indennità una tantum pari a 1.000,00 euro per l’anno 2022, qualora:

·       la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile;

·       abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia.

Domanda ed erogazione

L’indennità in esame è erogata dall’INPS previa domanda dell’interessato, corredata dall’autocertificazione che attesti il possesso dei due requisiti sopra indicati, entro il limite di spesa complessivo pari a 5 milioni di euro per l’anno 2022.

Esclusione dal reddito imponibile e dalla contribuzione figurativa

L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non dà diritto all’accredito di con­tribuzione figurativa.

Indennità per i lavoratori a
tempo parziale ciclico verticale
Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part-time ciclico verticale”, con una dotazione di 30 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, al fine di sostenere economicamente i lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale.
Indennità
per i lavoratori dei call center
Viene disposto, anche per l’anno 2022, il rifinanziamento, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dei call center di cui all’art. 44 co. 7 del DLgs. 14.9.2015 n. 148.
Indennità per fermo pesca Viene finanziata anche per l’anno 2022 l’indennità giornaliera di 30,00 euro in favore di ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca ex L. 13.3.58 n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo:

·       obbligatorio;

·       non obbligatorio.

Indennità di
maternità
lavoratrici
autonome
Viene riconosciuta l’indennità di maternità per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità alle lavoratrici:

·       iscritte alla Gestione separata INPS,

·       autonome e imprenditrici agricole,

·       libere professioniste, iscritte a un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla Tabella D allegata al DLgs. 151/2001,

che abbiano dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145,00 euro, incrementato del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT.

Congedo del
padre lavoratore
Dall’anno 2022 viene:

·       stabilizzato il congedo obbligatorio in 10 giorni del padre lavoratore;

·       riconosciuta la possibilità di astensione per il periodo ulteriore di un giorno (c.d. “congedo facoltativo”), previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Tutele
previdenziali
per i giornalisti
Vengono introdotte importanti disposizioni finalizzate al potenziamento delle garanzie previdenziali e assicurative per i giornalisti.

Tra le varie, si prevede che, con riferimento alla gestione sostitutiva, la funzione previdenziale svolta dall’INPGI venga trasferita all’INPS.

Vengono inoltre regolamentati gli strumenti di sostegno al reddito (CIG e disoccupazione) e prevista una gestione assicurativa INAIL analoga a quella della generalità dei lavoratori dipendenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifiche al reddito di
cittadinanza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In materia di reddito di cittadinanza (Rdc), introdotto dal DL 28.1.2019 n. 4 (conv. L. 28.3.2019 n. 26), oltre al rifinanziamento strutturale della misura, sono previste novità riguardo:

·       agli obblighi a cui sono soggetti i percettori della misura;

·       alla riduzione dell’importo del beneficio in esame;

·       all’incentivo previsto per i datori di lavoro e le agenzie per il lavoro in caso di assunzione di un soggetto destinatario del Rdc.

Vengono inoltre inaspriti i controlli da parte dell’INPS e dei Comuni e ampliate le ipotesi di revoca e decadenza dal beneficio.

Obblighi per i percettori di Rdc

Con riguardo agli obblighi in capo ai percettori di Rdc, si prevede:

·       che la domanda di Rdc sia equivalente alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID);

·       che il patto per l’inclusione sociale preveda la frequenza almeno mensile in presenza presso i servizi di contrasto alla povertà, pena la decadenza dal beneficio;

·       che i patti di lavoro e di inclusione sociale prevedano necessariamente la partecipazione periodica dei beneficiari ad attività, con colloqui in presenza;

·       l’anticipazione della comunicazione obbligatoria di variazione della situazione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti il nucleo familiare al giorno antecedente l’inizio della stessa (invece che entro i 30 giorni successivi al suo inizio);

·       la diminuzione, da tre a due, del numero massimo di offerte congrue tra le quali il percettore di Rdc è tenuto ad accettare;

·       la riduzione, in generale, da 100 a 80 km entro cui la prima offerta può essere ritenuta congrua; per la seconda offerta la congruità prescinde dalla collocazione geografica della stessa;

·       che, in caso di proposta di occupazione con contratto di lavoro a tempo determinato o part-time, l’offerta di lavoro si considera congrua a condizione che non sia distante più di 80 km dalla residenza del beneficiario o comunque sia raggiungibile nel limite temporale massimo di 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici sia in caso di prima che di seconda offerta;

·       l’eliminazione del criterio della durata dello stato di disoccupazione e la revisione del criterio retributivo nella valutazione dell’offerta di lavoro congrua.

Meccanismo di riduzione mensile

Viene introdotto un meccanismo di riduzione mensile in base al quale l’importo del reddito di cittadinanza, della sola parte che integra il reddito familiare (quota A), viene ridotto di una somma pari a 5,00 euro per ciascun mese a partire dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un’offerta congrua.

Esonero
contributivo per assunzioni di percettori di reddito di
cittadinanza
L’incentivo all’assunzione previsto dall’art. 8 del DL 28.1.2019 n. 4 per i datori di lavoro che assumono percettori di reddito di cittadinanza (Rdc) a tempo pieno e indeterminato (anche mediante il contratto di apprendistato) viene esteso anche ai datori di lavoro che procedano all’assunzione di tali lavoratori con contratto:

·       a tempo determinato;

·       a tempo indeterminato parziale.

La norma riconosce poi, alle agenzie per il lavoro, in caso di assunzione di beneficiari di Rdc a seguito di specifica attività di mediazione, un incentivo pari al 20% di quello previsto per i datori di lavoro, che viene decurtato da quello previsto per questi ultimi.

Modifiche
alla pensione
anticipata
“Quota 100”
Viene prorogato anche per il 2022 – modificando i requisiti anagrafici richiesti – il diritto di accesso alla pensione anticipata introdotta in via sperimentale per il triennio 2019-2021 dall’art. 14 del DL 28.1.2019 n. 4, originariamente definita pensione “Quota 100”.

Il requisito anagrafico viene infatti rideterminato in 64 anni di età (anziché 62, come da disposizione previgente), mentre rimane invariato il requisito contributivo a 38 anni di anzianità contributiva (c.d. pensione “Quota 102”).

Proroga dell’anticipo pensionistico “Opzione donna” Anche per il 2022 è possibile richiedere l’accesso al trattamento pensionistico anticipato c.d. “Opzione donna” di cui all’art. 16 del DL 28.1.2019 n. 4, per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti richiesti entro il 31.12.2021 e non più il 31.12.2020, come da disposizione previgente.

Alle predette lavoratrici è richiesta:

·       un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;

·       un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

Proroga
dell’APE sociale
Per quanto riguarda l’APE sociale, ossia l’anticipo pensionistico a carico dello Stato di cui all’art. 1 co. 179 della L. 11.12.2016 n. 232, la legge di bilancio 2022:

·       ne rinnova il possibile accesso anche per l’anno 2022;

·       prevede l’eliminazione, ai fini dell’accesso alla misura, della condizione che siano passati 3 mesi dalla fine del godimento dell’intera prestazione previdenziale di disoccupazione (NASPI) di cui all’art. 1 co. 179 lett. a) della L. 232/2016;

·       estende la misura ad altre categorie professionali, indicate in un apposito elenco allegato alla legge di bilancio in esame;

·       riduce da 36 a 32 anni il requisito di anzianità contributiva richiesto per gli operai edili, i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.

Fondo per il sostegno della parità salariale
di genere
La legge di bilancio 2021 (L. 30.12.2020 n. 178) aveva previsto l’istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di un Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

Per tale Fondo la legge di bilancio 2022 dispone:

·       una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2022;

·       una dotazione di 52 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023;

·       l’ulteriore destinazione rappresentata dal sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure per l’acquisizione di una certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis del DLgs. 11.4.2006 n. 198, da parte delle imprese pubbliche e private.

Fondo per le
attività di
formazione
propedeutiche alla certificazione di parità di genere
Viene disposta l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Fondo per le attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione di parità di genere, con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2022, al fine di favorire l’ottenimento della certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis del DLgs. 198/2006.

4 Ulteriori novità rilevanti

Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nella legge di bilancio 2022.

 

Argomento Descrizione  
Conclusione del programma di cashback Si conclude al 31.12.2021 il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (c.d. “cashback”).

Resta ferma la sospensione del programma per il periodo dall’1.7.2021 al 31.12.2021.

Finanziamenti a favore di piccole imprese in forma di società
cooperative
Per i finanziamenti a favore di piccole imprese in forma di società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in ces­sione o in affitto, ai lavoratori medesimi, il Ministero dello sviluppo economico si avvale delle società finanziarie partecipate appositamente costituite.  
Fondo rotativo per le operazioni di venture capital – Ampliamento dei beneficiari Le risorse del fondo rotativo per le operazioni di venture capital possono essere investite anche:

·       in start up, ivi incluse quelle innovative, e in piccole e medie imprese innovative;

·       in quote o azioni di uno o più fondi per il Venture Capital, o di uno o più fondi che investono in fondi per il Venture Capital, allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di investimento.

 
Fondo di
solidarietà per proprietari di immobili
occupati
abusivamente
È istituito un Fondo di solidarietà a favore di proprietari di immobili a destinazione re­si­denziale non utilizzati per effetto della denuncia all’autorità giudiziaria del reato di vio­la­zione di domicilio (art. 614 co. 2 c.p.) e occupazione abusiva (633 c.p.).

Le disposizioni attuative del Fondo saranno stabilite da un successivo decreto interministeriale.

Card cultura
diciottenni

 

A partire dall’1.1.2022, è prevista l’assegnazione di una card cultura elettronica, in favore dei soggetti:

·       residenti in Italia e in possesso, ove necessario, di un valido permesso di soggiorno;

·       nell’anno del compimento del 18° anno di età.

La card cultura elettronica, il cui importo sarà stabilito da un successivo DM, è utilizzabile per acquistare:

·       biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e spettacoli dal vivo;

·       libri;

·       abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale;

·       musica registrata;

·       prodotti dell’editoria audiovisiva;

·       titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali.

La card è utilizzabile anche per sostenere i costi relativi ai corsi di musica, teatro o lingua straniera.

Esclusione dal reddito imponibile

Le somme assegnate con la card cultura diciottenni non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo ISEE.

 
Contributo al Comune di Prato È attribuito al Comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l’anno 2022, volto al sostegno economico delle imprese del settore tessile pratese, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera.