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Legge di bilancio 2021 Principali novità

Indice

PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIADI LAVORO E PREVIDENZA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2021.

 

Ulteriore
detrazione
IRPEF per
redditi di lavoro dipendente
e assimilati – Messa a regime
L’ulteriore detrazione IRPEF prevista dal DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, sarà applicabile anche negli anni 2021 e successivi.

L’ulteriore detrazione:

·       spetta ai soggetti con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro;

·       decresce all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al previsto livello massimo di 40.000,00 euro;

·       deve essere rapportata al periodo di lavoro.

Riconoscimento da parte del sostituto d’imposta

L’ulteriore detrazione fiscale è riconosciuta dai sostituti d’imposta:

·       verificandone le condizioni di spettanza;

·       ripartendola fra le retribuzioni erogate.

Lavoratori senza sostituto d’imposta

I lavoratori le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto d’imposta (es. lavoratori domestici) potranno usufruire della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento.

Fondo
per l’esonero
dal versamento dei contributi previdenziali
dei lavoratori autonomi e professionisti
Viene istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Fondo per l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali, esclusi i pre­mi INAIL, dovuti dai:

·       lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS;

·       professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assi­stenza di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e al DLgs. 10.2.96 n. 103.

Requisiti

I lavoratori autonomi e i professionisti devono avere:

·       percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro;

·       subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello dell’anno 2019.

Condizioni

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Eco­nomia e delle Finanze, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2021, definisce criteri e modalità per la concessione dell’esonero, nonché la quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, e i relativi criteri di ripartizione.

L’agevolazione spetta inoltre entro i limiti di spesa, pari a 1 miliardo di euro per l’anno 2021.

Medici, infermieri, professionisti e operatori sanitari

Sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali anche medici, infermieri e altri professionisti e operatori sanitari (di cui alla L. 11.1.2018 n. 3), già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.

Incentivo per l’occupazione giovanile stabile L’esonero contributivo previsto dall’art. 1 co. 100 – 105 e 107 della L. 27.12.2017
n. 205 viene riconosciuto nella misura pari al 100% (e nel limite massimo di 6.000,00 euro su base annua) per le nuove assunzioni effettuate con contratto a tempo inde­terminato, e le conversioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo inde­ter­minato, effettuate nel biennio 2021-2022.

Il lavoratore alla data della prima assunzione incentivata non deve aver compiuto il 36° anno di età.

L’esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, nei confronti di lavora­tori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva, a licenziamenti:

·       individuali per giustificato motivo oggettivo;

·       collettivi.

Durata

La durata massima dell’esonero è pari a:

·       36 mesi;

·       48 mesi, per i datori di lavoro che effettuano assunzioni in una sede o unità pro­duttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Esclusioni

L’esonero di cui alla legge di bilancio 2021 non si applica alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni effettuate ai sensi dell’art. 1 co. 106 e 108 della L. 27.12.2017 n. 205.

   

 

Incentivo
per l’assunzione di donne
In via sperimentale, per l’assunzione di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 viene elevato al 100%, e nel limite massimo di 6.000,00 euro annui, l’esonero contributivo previsto dall’art. 4 co. 9 – 11 della L. 28.6.2012 n. 92.

Incremento occupazionale netto

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra:

·       il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese;

·       il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra:

·       il numero delle ore pattuite;

·       il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del nu­mero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Esonero
contributivo
per il settore sportivo dilettantistico
Viene istituto, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, un apposito Fondo per finanziare, nei limiti delle risorse destinate, l’esonero, anche par­ziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali (esclusi i premi INAIL) a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione spor­ti­va, associazioni e società sportive dilettantistiche relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con:

·       atleti;

·       allenatori;

·       istruttori;

·       direttori tecnici;

·       direttori sportivi;

·       preparatori atletici;

.       direttori di gara.

Decontribuzione Sud

 

L’esonero contributivo previsto dall’art. 27 co. 1 del DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “Decon­tribuzione Sud”) viene prorogato fino al 2029.

In particolare l’agevolazione si applica nelle seguenti misure:

·       30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31.12.2025;

·       20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;

·       10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Soggetti esclusi

Sono esclusi dall’agevolazione:

·       enti pubblici economici;

·       istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;

·       enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;

·       ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giu­ridiche;

·       aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli artt. 31 e 114 del DLgs. 18.8.2000 n. 267;

·       consorzi di bonifica;

·       consorzi industriali;

·       enti morali;

·       enti ecclesiastici.

Proroga del
congedo del
padre lavoratore
Per l’anno 2021 sono previste una serie di novità in relazione al congedo del padre lavoratore. Viene infatti:

·       aumentata la durata del congedo obbligatorio da 7 a 10 giorni;

·       prorogata la possibilità di astensione per il periodo ulteriore di un giorno (c.d. “congedo facoltativo”), previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima;

·       riconosciuto il congedo anche in caso di morte perinatale del figlio.

Proroga
del divieto di
licenziamento
Viene disposta la proroga al 31.3.2021 del divieto di licenziamento per motivi economici.

Fino a tale data, dunque:

·       non possono essere avviate nuove procedure di licenziamento collettivo e quelle avviate successivamente al 23.2.2020 e ancora pendenti restano sospese;

·       i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non potranno recedere dai rapporti per giustificato motivo oggettivo e restano sospese le pro­cedure di tentativo di conciliazione in corso di cui all’art. 7 della L. 604/66.

Eccezioni al divieto

Il divieto continua a non operare in caso di:

·       cessazione definitiva dell’attività, se non sia configurabile un trasferimento d’a­zienda o di un ramo di essa ex art. 2112 c.c.;

·       fallimento, senza esercizio provvisorio dell’impresa o quando ne sia disposta la cessazione;

·       accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparati­va­men­te più rappresentative a livello nazionale, di incentivo all’esodo;

·       cambio appalto, se il personale viene riassunto a seguito di subentro di nuovo ap­paltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di cla­u­sola del contratto d’appalto.

Contratti
a tempo determinato acausali
·       Viene disposta la proroga, dal 31.12.2020 al 31.3.2021, del termine di validità del regime transitorio in materia di contratti a tempo determinato, introdotto dall’art. 93 del DL 34/2020 (conv. L. 77/2020), che semplifica il ricorso a tali contratti prevedendo la possibilità di rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (ferma re­stando la durata massima complessiva di 24 mesi) e per una volta sola, i contratti di lavoro subordinato a termine, anche in assenza delle causali di cui all’art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015.
Lavoratori
fragili
Viene disposta l’estensione dell’efficacia, per il periodo dall’1.1.2021 al 28.2.2021, dei co. 2 e 2-bis dell’art. 26 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020) riguardanti la tutela dei c.d. “lavoratori fragili”, che prevedono, rispettivamente:

·       l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliere, in possesso della certificazione che ne attesti la condizione di fragilità;

la possibilità, per tali lavoratori, di svolgere normalmente la prestazione lavorati­va in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricom­pre­sa nella medesima categoria o area di inquadramento.

Bonus bebè ·       L’assegno mensile di natalità (c.d. “bonus bebé”), già erogato in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra l’1.1.2015 e il 31.12.2020, viene ricono­sciuto, con le stesse modalità previste per l’anno 2020, anche per ogni figlio nato o adottato dall’1.1.2021 al 31.12.2021.
Contributo
per le madri con figli disabili
Si introduce, per il triennio 2021-2023, un contributo mensile, fino ad un massimo di 500,00 euro netti, in favore:

·       delle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari mono­pa­rentali;

con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.

Reddito di
cittadinanza
·       A partire dal 2021 viene disposto un incremento dell’autorizzazione di spesa per il finanziamento del Reddito di cittadinanza (DL 4/2019, conv. L. 26/2019).
Pensione
di cittadinanza
Al fine di semplificare l’accesso alla pensione di cittadinanza, dall’1.1.2021 l’eroga­zione della pensione di cittadinanza a soggetti che siano altresì titolari di una presta­zione pensionistica erogata dall’INPS avverrà insieme a quest’ultima, per la quota parte di spettanza.

Per tali soggetti si dispone inoltre la disapplicazione, dall’1.1.2021, dei limiti di utilizzo imposti dall’art. 5 co. 6 del DL 4/2019, che, tra le varie indicazioni, fissa il limite mas­simo di prelievo di contante mensile con la predetta Carta, per ogni componente del nucleo, a 100,00 euro al mese, moltiplicato per la scala di equivalenza.

ISEE per
prestazioni
universitarie
Viene sostituita la lett. a) dell’art. 8 co. 2 del DPCM 159/2013 rubricato “prestazioni per il diritto allo studio universitario”, prevedendo che lo studente richiedente le predette prestazioni, non convivente con i genitori, faccia parte del loro nucleo familiare a meno che risieda da almeno 2 anni fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, a decorrere alla data di presentazione della Dichiarazione sostituiva unica (DSU) e non più dalla data di presentazione della domanda di iscrizione al corso di studi.
Proroga al 2021 per i trattamenti di integrazione salariale
COVID-19
Viene riconosciuta ai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di richiedere i trattamenti di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno or­dinario e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIG in deroga) di cui agli artt. 19 – 22-quinquies del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”), per una durata mas­sima di 12 settimane, collocate nel periodo compreso:

·       tra l’1.1.2021 e il 31.3.2021, per i trattamenti di CIGO;

·       tra l’1.1.2021 e il 30.6.2021, per i trattamenti di assegno ordinario e di CIG in deroga.

Si precisa, inoltre, che con riferimento a tali periodi, le 12 settimane costituiscono la du­rata massima che può essere richiesta con causale emergenziale COVID-19.

I trattamenti di integrazione salariale in questione sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25.3.2020 e, in ogni caso, in forza alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in argomento.

I datori di lavoro privati (non appartenenti al settore agricolo) che non richiedono i pre­detti trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, possono richie­dere l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 del DL 104/2020.

Tale esonero risulta fruibile:

·       entro il 31.3.2021;

per un periodo massimo di 8 settimane.

Contratto
di espansione interprofessionale

 

Vengono prorogate le disposizioni relative all’applicazione del contratto di espansione di cui all’art. 41 del DLgs. 148/2015 estendendole, in particolare, per il solo anno 2021, alle aziende di qualsiasi settore che occupino almeno 500 dipendenti, oppure 250 dipendenti nel caso si opti per l’accompagnamento alla pensione.

I contratti di espansione possono essere stipulati (art. 41 co. 1 del DLgs. 148/2015):

·       da imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative (ridotte a 500 o 250 unità per il 2021);

·       nell’ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione che compor­ta­no, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al pro­gresso e allo sviluppo tecnologico dell’attività, nonché la conseguente esi­gen­za di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l’assunzione di nuove profes­siona­lità.

·       In presenza di tali condizioni i lavoratori interessati possono beneficiare delle misure di accompagnamento alla pensione se in possesso dei requisiti richiesti (ovvero trovarsi a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o an­ticipata). In caso di mancanza di tali requisiti, è consentita una riduzione dell’orario di lavoro, con integrazione da parte della CIGS.

Indennità
straordinaria
di continuità reddituale e
operativa
(ISCRO)

 

Viene introdotta, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta:

·       per 6 mensilità;

·       in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per prof­essione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni (art. 53 co. 1 del TUIR).

Per accedere al beneficio in questione, è richiesto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l’anno anteriore la pre­sentazione della richiesta.

Inoltre, occorre aver dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145,00 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo rispetto all’anno precedente.

L’indennità, che potrà essere richiesta una sola volta nel triennio, verrà erogata dall’INPS per 6 mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito

liquidato dall’Agenzia delle Entrate e non può, in ogni caso, superare il limite di 800,00 euro mensili ed essere inferiore a 250,00 euro mensili annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Misure in
materia di
indennizzo per
la cessazione
di attività
commerciali
Si dispone, a valere dall’1.1.2022, l’incremento dallo 0,09% allo 0,48% dell’aliquota contributiva aggiuntiva di cui all’art. 5 co. 2 del DLgs. 28.3.96 n. 207, prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l’INPS al fine di far fronte agli oneri derivanti dall’introduzione dell’indennizzo per la cessazione dell’at­tività commerciale. Secondo quanto previsto dal provvedimento in esame, l’aliquota incrementata risulta così composta:

·       la quota dello 0,46% viene destinata al finanziamento del Fondo per la razio­naliz­zazione della rete commerciale;

la quota dello 0,02% viene invece destinata alla Gestione degli esercenti attività commerciali dell’INPS.

Proroga
dell’APE
sociale
·       L’accesso all’APE sociale, ossia all’anticipo pensionistico a carico dello Stato ex art. 1 co. 179 della L. 232/2016, viene esteso ai lavoratori che maturano i requisiti per il beneficio entro il 31.12.2021 (anziché il 31.12.2020, come da previgente disposizio­ne). In sintesi, si ricorda che l’APE sociale è un assegno mensile, a carico dello Stato, che può essere richiesto a partire dai 63 anni di età e che sostiene il lav­o­ratore in par­ticolari condizioni fino al perfezionamento del requisito d’età per la pensione di vec­chiaia.
Proroga dell’anticipo pensionistico “Opzione donna” Viene prorogata anche per il 2021 la possibilità di accedere al trattamento pensio­ni­sti­co anticipato c.d. “Opzione donna”, per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti ri­chiesti entro il 31.12.2020 (e non più il 31.12.2019, come da disposizione previgente).

Pertanto, modificando l’art. 16 del DL 28.1.2019 n. 4, si dispone che il diritto al trat­ta­mento pensionistico anticipato sia riconosciuto, secondo le regole di calcolo del siste­ma contributivo, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31.12.2020 hanno maturato:

·       un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;

un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.