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Indennità per lavoratori stagionali non operanti nel settore del turismo, intermittenti, occasionali e venditori a domicilio (art. 9 D.L. 104/2020)

Indice

 

È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000,00 euro alle seguenti categorie di soggetti che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che, nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 29.2.2020, siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale (ex art. 2222 c.c.) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15.8.2020; questi soggetti devono essere già iscritti alla data del 17.3.2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile.

Per beneficiare dell’indennità, i predetti soggetti non devono essere, alla data di presentazione della domanda:

  • titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
  • titolari di pensione.

Le sopra indicate indennità:

  • sono erogate dall’INPS, previa domanda, entro il limite di spesa pari a 680 milioni di euro;
  • non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con le indennità di cui all’art. 44 del DL 18/2020, erogate a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza;
  • sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità;
  • non sono imponibili ai fini IRPEF.