È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000,00 euro alle seguenti categorie di soggetti che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che, nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 29.2.2020, siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale (ex art. 2222 c.c.) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15.8.2020; questi soggetti devono essere già iscritti alla data del 17.3.2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile.
Per beneficiare dell’indennità, i predetti soggetti non devono essere, alla data di presentazione della domanda:
- titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
- titolari di pensione.
Le sopra indicate indennità:
- sono erogate dall’INPS, previa domanda, entro il limite di spesa pari a 680 milioni di euro;
- non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con le indennità di cui all’art. 44 del DL 18/2020, erogate a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza;
- sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità;
- non sono imponibili ai fini IRPEF.