1 PREMESSA
Con il DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “decreto Agosto”), pubblicato sulla G.U. 14.8.2020 n. 203, sono
state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza
epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).
Il DL 104/2020 è entrato in vigore il 15.8.2020, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia,
per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 104/2020.
Il DL 104/2020 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili
di modifiche ed integrazioni.
2 EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI E VERSAMENTO DELLE RITENUTE NON OPERATE – ULTERIORE RATEIZZAZIONE
Con l’art. 97 del DL 104/2020 viene prevista la facoltà di rateizzare ulteriormente:
– i versamenti relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL, che erano stati sospesi;
– il versamento delle ritenute non operate dal sostituto d’imposta.
Le nuove modalità, più favorevoli, sono alternative a quelle che erano state previste dagli artt. 126
e 127 del DL 34/2020.
In ogni caso non si procede al rimborso di quanto già versato.
2.1 EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI
I soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei suddetti versamenti fiscali e contributivi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, possono quindi effettuarli, senza applicazione di
sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione:
– in un’unica soluzione entro il 16.9.2020;
– oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.9.2020.
Il versamento del restante 50% può essere effettuato mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16.1.2021.
In alternativa resta applicabile il precedente piano di rateizzazione ai sensi del citato DL 34/2020, secondo il quale i suddetti versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
– in un’unica soluzione entro il 16.9.2020;
– oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere
dal 16.9.2020.
Imprese del settore florovivaistico
Le disposizioni contenute negli artt. 126 e 127 del DL 34/2020 e nell’art. 97 del DL 104/2020 non
si applicano in relazione ai seguenti versamenti sospesi nei confronti delle imprese del settore florovivaistico (art. 78 co. 2-quinquiesdecies del DL 18/2020, conv. L. 27/2020):
- versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, scadenti dal 30.4.2020 al 15.7.2020;
- versamenti IVA scadenti dall’1.4.2020 al 30.6.2020.
L’effettuazione dei versamenti sospesi in esame è infatti stabilita, senza applicazione di sanzioni e interessi:
– in un’unica soluzione entro il 31.7.2020;
-oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di luglio 2020.
2.2 VERSAMENTO DELLE RITENUTE NON OPERATE
Le modalità e i termini indicati nel precedente § 2.1 si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d’imposta.
3 ULTERIORE SOSPENSIONE DEI TERMINI DI RISCOSSIONE
L’art. 99 del DL 104/2020, modificando l’art. 68 del DL 18/2020, sancisce che la sospensione dei termini di pagamento derivanti dalle cartelle di pagamento riguardano quelle i cui termini scadono fra
l’8.3.2020 e il 15.10.2020 e non più entro il 31.8.2020.
Il pagamento delle somme dovrà, pertanto, avvenire entro il 30.11.2020, con possibilità di chiedere la dilazione entro la medesima data.
Ambito applicativo
La sospensione riguarda anche gli accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali (fatte salve diverse interpretazioni fornite dagli stessi enti) e gli avvisi di addebito INPS.
In base alla lettera dell’art. 68 co. 1 del DL 18/2020, sono ricompresi gli accertamenti esecutivi in
materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, nella circ. 20.3.2020
- 5, sostiene che il beneficio non si applichi agli accertamenti esecutivi, i quali si avvarrebbero della
sola sospensione dei termini processuali (inerente altresì ai pagamenti) dal 9.3.2020 all’11.5.2020
(ai sensi dell’art. 83 del DL 18/2020).
3.1 DILAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO
Per le rate da dilazione dei ruoli con scadenza tra l’8.3.2020 e il 15.10.2020, il pagamento dovrà essere effettuato, in un’unica soluzione, entro il 30.11.2020.
Con riferimento alle domande presentate entro il 15.10.2020, la decadenza dalla dilazione si verifica a seguito del mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece di cinque.
3.2 BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
L’art. 48-bis del DPR 602/73 stabilisce che gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di somme il cui importo è superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’eventuale morosità del creditore. In tal caso l’ente pubblico è chiamato a sospendere il pagamento fino a concorrenza della morosità e l’Agente della riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.
La sospensione della procedura appena descritta, in base al DL 104/2020, viene prorogata dal 31.8.2020 al 15.10. 2020.La decorrenza della sospensione resta, invece, invariata all’8.3.2020.
3.3 SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ ESECUTIVE E CAUTELARI
Sono sospese sino al 15.10.2020:
– le attività di riscossione e cautelari, quali i pignoramenti, le ipoteche e i fermi;
– gli obblighi derivanti da pignoramenti di salari, stipendi e pensioni.
4 PROROGA DEL SECONDO ACCONTO IRPEF/IRES E IRAP
Per effetto dell’art. 98 del DL 104/2020, in presenza di certe condizioni, è prorogato al 30.4.2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (si tratta del 2020, per i soggetti “solari”, in relazione ai quali il versamento in esame sarebbe scaduto il 30.11.2020).
4.1 SOGGETTI BENEFICIARI
Destinatari del differimento sono i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
– esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità
fiscale (ISA);
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice,
dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a
5.164.569,00 euro).
Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
– applicano il regime forfetario (art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014);
– applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art. 27 co. 1 del DL 98/2011);
– presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione atti-
vità, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).
La proroga interessa anche i soggetti che:
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi “per trasparenza”.
Pertanto, possono beneficiare dei più ampi termini di versamento anche:
- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali “trasparenti”.
4.2 NECESSITÀ DEL CALO DEL FATTURATO
La proroga in esame si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell’anno 2020,
l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
5 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE
Con l’art. 58 del DL 104/2020 viene previsto un contributo a fondo perduto alle imprese:
– in attività al 15.8.2020 (data di entrata in vigore del DL 104/2020);
– con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.2010 e 56.29.2020 (mense e catering continuativo su base contrattuale).
Il contributo rileva per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da
marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei
mesi da marzo a giugno 2019 (requisito non richiesto per chi ha iniziato l’attività dall’1.1.2019).
Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare un’istanza, secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito DM.
6 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ESERCENTI ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI TURISTICI
Con l’art. 59 del DL 104/2020 viene riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti dei
Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, che abbiano registrato presenze turistiche
di cittadini residenti in Paesi esteri:
- per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
- per i Comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.
Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di
esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei suddetti Comuni.
6.1 CONDIZIONE DEL CALO DEL FATTURATO
Il contributo spetta inoltre a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al
mese di giugno 2020 dei suddetti esercizi nelle zone A dei citati Comuni sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.
6.2 MISURA DEL CONTRIBUTO
L’ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato di giugno 2020 e giugno 2019, pari al:
- 15%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
- 10%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 5%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro.
L’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000,00 euro.
È comunque previsto un contributo minimo, pari a:
- 000,00 euro, per le persone fisiche;
- 000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.7.2019.
6.3 MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO
Il contributo dovrebbe essere riconosciuto tramite bonifico, previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate.
7 CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI – MODIFICHE
Con l’art. 77 del DL 104/2020 vengono apportate alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per la locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020.
In particolare, il credito d’imposta:
- spetta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, anche per le strutture termali;
- viene esteso anche con riferimento al mese di giugno e, per le attività stagionali, al mese di luglio.
8 CREDITO D’IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI ALBERGHI
Con l’art. 79 del DL 104/2020 viene reintrodotto per il 2020 e 2021, con alcune modifiche, il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’art. 10 del DL 83/2014.
Il credito d’imposta spetta anche:
- alle strutture che svolgono attività agrituristica;
- agli stabilimenti termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;
- alle strutture ricettive all’aria aperta.
Il credito d’imposta è:
- pari al 65% delle spese di riqualificazione sostenute nei periodi d’imposta 2020 e 2021;
- utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs.241/97 (non si applica la ripartizione in quote annuali di cui all’art. 10 co. 3 del DL 83/2014).
9 CREDITO D’IMPOSTA PER SPONSORIZZAZIONI DI LEGHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Con l’art. 81 del DL 104/2020 viene riconosciuto un credito d’imposta alle imprese, ai lavoratori
autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse
le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e di società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
Il credito d’imposta è pari al 50% di tali investimenti, nel limite delle risorse disponibili.
L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere:
- di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro;
- effettuato dall’1.7.2020 al 31.12.2020, tramite strumenti di pagamento diversi dal contante;
- destinato ai suddetti soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 prodotti in Italia almeno pari a 200.000,00 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.
Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla
- 398/91.
Al fine di beneficiare dell’agevolazione è necessaria una preventiva istanza diretta al Dipartimento
dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
10 RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
L’art. 110 del DL 104/2020 prevede una nuova disciplina di rivalutazione dei beni d’impresa, la quale riguarda i beni risultanti dal bilancio 2019 e può essere effettuata nel bilancio 2020.
10.1 BENI RIVALUTABILI
Possono essere rivalutati i beni, materiali e immateriali, che costituiscono immobilizzazioni, non-
ché le partecipazioni in società controllate e collegate, anch’esse costituenti immobilizzazioni.
A differenza di quanto previsto dalle precedenti leggi di rivalutazione, l’operazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene, senza quindi il vincolo delle categorie omogenee.
10.2 IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA
È possibile, alternativamente:
- effettuare la rivalutazione ai soli fini civilistici, senza assolvimento di imposte sostitutive;
- effettuare la rivalutazione anche ai fini fiscali.
In questo secondo caso, occorre versare un’imposta sostitutiva del 3% sulla differenza tra il valore
rivalutato e il valore “storico” dei beni.
L’imposta sostitutiva è versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo.
10.3 REGIME FISCALE DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE
Se la rivalutazione viene effettuata anche ai fini fiscali, con il versamento dell’imposta sostitutiva del 3%, la riserva di patrimonio netto iscritta in bilancio a fronte del maggior valore dei beni è una
riserva in sospensione d’imposta, che se distribuita genera tassazione anche in capo alla società.
È possibile affrancare tale riserva con una imposta sostitutiva del 10% (la quale si aggiunge a quella dovuta per la rivalutazione); in caso di affrancamento, la distribuzione non genera più alcun onere in capo alla società.
11 RIVALUTAZIONE DEI BENI PER LE COOPERATIVE AGRICOLE
L’art. 136-bis del DL 34/2020 ha previsto una speciale rivalutazione gratuita per le cooperative agricole e i loro consorzi in possesso delle clausole mutualistiche di cui all’art. 2514 c.c.
Tali soggetti possono rivalutare i beni d’impresa in modo gratuito (senza, quindi, assolvere alcuna imposta sostitutiva) fino a concorrenza del 70% delle perdite fiscali ancora disponibili. Se viene
effettuata la rivalutazione, le perdite in questione devono essere “abbandonate” e non possono più essere utilizzate a riduzione dei redditi imponibili degli esercizi successivi.
L’efficacia di tale misura era subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. Con le modifiche apportate dall’art. 106 del DL 104/2020 tale autorizzazione viene abolita, prevedendo
che la rivalutazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C (2020) 1863 final, relativa al “Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID 19”, e successive modificazioni.
Questioni aperte
La disciplina in esame presenta numerosi punti dubbi; non viene infatti indicato:
- quale sia il bilancio in cui effettuare la rivalutazione gratuita;
- se i maggiori valori dei beni rivalutati gratuitamente siano riconosciuti o meno ai fini fiscali;
- se la riserva costituita a fronte della rivalutazione sia o meno in sospensione d’imposta.
12 AIUTI DI STATO ANTI-COVID ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE
L’art. 62 del DL 104/2020 ha esteso, al ricorrere di alcune condizioni, l’applicazione degli aiuti di Stato anche alle micro e piccole imprese in difficoltà al 31.12.2019, conformemente alle indicazioni
fornite dalla Commissione europea.
12.1 QUADRO TEMPORANEO PER LE MISURE DI AIUTO DI STATO A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA
Con la Comunicazione della Commissione europea 29.6.2020 C (2020) 4509 final, in vigore dal
29.6.2020, gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nel contesto emergenziale da COVID-19
possono infatti essere concessi alle microimprese e alle piccole imprese a condizione che:
- non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale; e
- non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (oppure, nel caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti) o aiuti per la ristrutturazione (oppure, nel caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione dei predetti aiuti).
12.2 AIUTI ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE
L’art. 62 del DL 104/2020, derogando alla previsione di cui all’art. 61 co. 1 del DL 34/2020 che vieta la concessione degli aiuti di Stato alle imprese in difficoltà al 31.12.2019, stabilisce che gli aiuti di cui agli artt. 54 – 60 del DL 34/2020 possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese, ai sensi dell’allegato I del regolamento UE 651/2014, che risultavano in difficoltà, in base
al predetto regolamento, già alla data del 31.12.2019, a condizione che:
- non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
- oppure non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia;
- oppure non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.
Al ricorrere delle predette condizioni le microimprese e piccole imprese, già in difficoltà alla data
del 31.12.2019, possono beneficiare degli aiuti previsti dal DL 34/2020:
- sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (art. 54);
- sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese (art. 55);
- sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese (art. 56);
- alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19 (art. 57);
- alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling (art. 58);
- alle imprese per gli investimenti relativi alla produzione di prodotti connessi al COVID-19 (art. 59);
- sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 (art. 60).
13 PROROGA DELLA MORATORIA DEI PAGAMENTI DELLE PMI
L’art. 65 del DL 104/2020 ha introdotto una specifica disciplina di proroga della moratoria dei pagamenti da parte delle PMI.
Sono prorogati dal 30.9.2020 al 31.1.2021, in particolare, i termini di sospensione:
- di cui all’art. 56 co. 2 lett. a), b) e c), co. 6 lett. a) e c) e co. 8 del DL 18/2020 conv. L. 27/2020, che regola le misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese;
- di cui all’art. 37-bis del DL 23/2020 conv. L. 40/2020, sulle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie per le imprese beneficiarie delle misure di cui all’art. 56 co. 2 del DL 18/2020.
Viene, inoltre, previsto che:
- la proroga della moratoria operi automaticamente e senza alcuna formalità per le imprese già ammesse alle misure di sostegno, di cui all’art. 56 co. 2 del DL 18/2020, al 15.8.2020 (data di entrata in vigore del DL 104/2020);
- la proroga non operi nell’ipotesi di rinuncia espressa dell’impresa beneficiaria, che deve pervenire al soggetto finanziatore entro il 30.9.2020;
- le imprese che, al 15.8.2020, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno finanziario di cui al co. 2 dell’art. 56 del DL 18/2020, possono essere ammesse entro il 31.12.2020, secondo le condizioni e le modalità previste dal suddetto art. 56;
- nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno di cui all’art. 56 co. 2 del DL 18/2020, il termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure esecutive, di cui all’art. 56 co. 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al co. 2, come modificato dalla presente disposizione.
14 MODIFICHE AL C.D. “SUPERBONUS” DEL 110%
L’art. 119 del DL 34/2020 ha incrementato al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.
14.1 QUORUM PER LE DELIBERE ASSEMBLEARI
Con l’art. 63 del DL 104/2020, viene previsto che le delibere condominiali aventi ad oggetto l’approvazione degli interventi che danno la possibilità di fruire del c.d. “superbonus” del 110% sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
14.2 IMMOBILI ESCLUSI
Il “superbonus” del 110% non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
- A/1 (abitazioni di tipo signorile);
- A/8 (abitazioni in ville);
- A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), per le unità immobiliari non aperte al pubblico.
Con le modifiche apportate dall’art. 80 co. 6 del DL 104/2020, è stato infatti previsto che possono beneficiare del “superbonus” del 110% anche le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/9, se aperte al pubblico.
15 ABOLIZIONE SECONDA RATA IMU DEL 2020 PER GLI IMMOBILI DEL SETTORE TURISTICO
Per effetto dell’art. 78 del DL 104/2020, vengono esentati dal pagamento della seconda rata dell’IMU
per l’anno 2020:
- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Nei casi sopraelencati non deve quindi essere versato nulla a titolo di IMU entro il 16.12.2020.
Esenzione per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili D/3 destinati a cinema e teatri
Per gli anni 2021 e 2022, l’IMU non è dovuta per gli immobili accatastati in D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatro e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
16 ALIQUOTE IMU – AUMENTO IN SOSTITUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE TASI
L’art. 108 del DL 104/2020 stabilisce che, a decorrere dall’anno 2020, i Comuni possono deliberare un aumento dello 0,08% dell’aliquota massima dell’IMU, in sostituzione della maggiorazione della TASI di cui al co. 677 dell’art. 1 della L. 147/2013, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino al 2019.
17 PROROGA DELL’ESENZIONE DI TOSAP E COSAP PER LE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO
Per effetto dell’art. 109 del DL 104/2020, le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della
- 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico, sono esonerate dal pagamento della TOSAP e del COSAP a partire dall’1.5.2020 e fino al 31.12.2020 (in precedenza il termine era fissato al 31.10.2020).
Dall’1.5.2020 al 31.12.2020 (prima fino al 31.10.2020), non è dovuta l’imposta di bollo sulle domande di nuove concessioni per l’occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, presentate per via telematica, mediante istanza all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al DPR 160/2010.
Inoltre, fino al 31.12.2020 (invece che fino al 31.10.2020), la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, di strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all’attività svolta,non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del DLgs. 42/2004.
18 PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PER I VEICOLI IN LOCAZIONE A LUNGO TERMINE
L’art. 107 del DL 104/2020 stabilisce che, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente, le somme dovute a titolo di tassa automobilistica (c.d. “bollo auto”) in scadenza nei primi 9 mesi dell’anno 2020 sono versate entro il 31.10.2020 (il termine di versamento era precedentemente fissato al 31.7.2020), senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
19 EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA AI DIPENDENTI – INCREMENTO DEL LIMITE DI ESCLUSIONE DA TASSAZIONE
Per effetto dell’art. 112 del DL 104/2020, limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 co. 3 del TUIR è elevato da 258,23 euro a 516,46 euro.
20 INDENNITÀ PER AUTONOMI E DIPENDENTI
Vengono istituite nuove indennità in favore delle categorie di lavoratori sotto indicate.
20.1 INDENNITÀ EROGATE DALL’INPS
Per effetto dell’art. 9 del DL 104/2020, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000,00 euro in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie:
- lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, anche in regime di somministrazione;
- lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori dipendenti del settore del turismo e degli stabilimenti termali. Indennità per lavoratori marittimi
Per effetto dell’art. 10 del DL 104/2020, è riconosciuta un’indennità pari a 600,00 euro, per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020, in favore dei lavoratori marittimi che abbiano:
- cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020;
- svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.
20.2 INDENNITÀ EROGATA DALLA SOCIETÀ “SPORT E SALUTE SPA”
Per effetto dell’art. 12 del DL 104/2020, viene riconosciuta, per il mese di giugno 2020, un’indennità di 600,00 euro in favore dei lavoratori sportivi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
Tale indennità è erogata, previa domanda, dalla società “Sport e Salute spa”; la domanda non deve essere presentata dai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile e maggio della medesima indennità.
Secondo quanto stabilito dal DM 27.8.2020, la domanda deve essere presentata:
- tramite l’apposita piattaforma informatica resa disponibile da “Sport e Salute spa”;
- entro il termine perentorio del 15.9.2020.
20.3 INDENNITÀ EROGATA DALLE CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE
Per effetto dell’art. 13 del DL 104/2020, ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria è riconosciuta un’indennità pari a 1.000,00 euro per il mese di maggio 2020.
Ai professionisti già beneficiari dell’analoga indennità per il mese di aprile 2020, l’indennità per maggio è erogata in via automatica. Per tutti gli altri, invece, l’indennità per maggio è riconosciuta:
- sulla base delle medesime condizioni definite dal DM 29.5.2020 per la mensilità di aprile;
- previa presentazione all’ente di previdenza di apposita domanda entro il 14.9.2020.
21 MISURE IN MATERIA DI INTEGRAZIONI SALARIALI
Il DL 104/2020 apporta numerose modifiche alle disposizioni in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno ordinario e Cassa integrazione guadagni in deroga con causale COVID-19 ex DL 18/2020 e introduce un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono i predetti ammortizzatori sociali.
Il provvedimento in esame introduce anche novità in materia di trattamenti in deroga a favore degli sportivi professionisti e di cassa integrazione per i lavoratori delle c.d. “zone rosse”.
21.1 NOVITÀ IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE COVID-19
Ai sensi dell’art. 1 del DL 104/2020, i datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono
richiedere i trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga, di cui agli artt. 19 – 22-quinquies del DL 18/2020, per complessive 18 settimane, suddivise in due tranches da 9, da collocare nel
periodo compreso tra il 13.7.2020 e il 31.12.2020.
La prima tranche di 9 settimane non richiede contribuzioni specifiche da parte dei datori di lavoro, mentre le eventuali settimane richieste e autorizzate in forza del DL 18/2020, ma collocate, anche
parzialmente, in periodi successivi al 12.7.2020, concorrono a formare il plafond delle prime 9 settimane del periodo compreso tra il 13.7.2020 e il 31.12.2020.
La seconda tranche di 9 settimane, invece, comporta l’applicazione di una contribuzione specifica, fatta eccezione per quei datori di lavoro che:
- hanno subito una riduzione del fatturato del primo semestre 2020 pari o superiore al 20% ri-spetto al fatturato del primo semestre 2019;
- oppure hanno avviato l’attività di impresa successivamente all’1.1. 2019.Tale contribuzione è determinata nella misura del:
- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato del primo semestre 2020, rispetto a quello del primo semestre 2019, inferiore al 20%;
- 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato del primo semestre 2020, rispetto a quello del primo semestre 2019.
L’entità dell’eventuale calo di fatturato deve essere autocertificata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. In caso di mancata autocertificazione, trova automaticamente applicazione il contributo addizionale nella misura del 18%.
Le domande di accesso ai trattamenti in esame devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione del decreto in esame, il termine di decadenza è fissato al 30.9.2020.
Trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)
L’art. 1 del DL 104/2020 prevede che il trattamento di Cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA) richiesto per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19 venga concesso per
una durata massima di 50 giorni nel periodo compreso tra il 13.7.2020 e il 31.12.2020, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’art. 8 della L. 457/72. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del DL 18/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al
12.7.2020, sono imputati ai 50 giorni stabiliti dal “decreto Agosto”.
Anche in questo caso, il termine decadenziale di presentazione della domanda è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato al 30.9.2020.
21.2 TRATTAMENTI IN DEROGA PER GLI SPORTIVI PROFESSIONISTI
L’art. 2 del DL 104/2020 riconosce ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000,00 euro la possibilità di accedere al trattamento di Cassa integrazione in deroga con causale COVID 19 (art. 22 del DL 18/2020), limitatamente ad un periodo massimo complessivo di 9 settimane.
Per ogni singola associazione sportiva non potranno essere autorizzate più di 9 settimane complessive, ad eccezione delle associazioni aventi sede in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, per le quali le predette Regioni potranno autorizzare periodi fino a 13 settimane.
21.3 ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE NON RICHIEDONO LA CIG COVID-19
L’art. 3 del DL 104/2020 riconosce in via eccezionale ai datori di lavoro privati non agricoli che non richiedono i trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga COVID-19 indicati nel medesimo decreto e che ne hanno già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico:
- per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31.12.2020;
- nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero spetta anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del DL 18/2020, collocati, anche parzialmente, dopo il 12.7.2020. I datori di lavoro che fruiscono dell’esonero in esame – cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento – sono soggetti ai divieti in materia di licenziamento per motivi economici di cui all’art. 14 del DL 104/2020. L’eventuale violazione dei predetti divieti determina la revoca retroattiva dell’esonero contributivo concesso e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale COVID-19.
21.4 ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE PER I LAVORATORI DELLE EX “ZONE ROSSE”
L’art. 19 del DL 104/2020 stabilisce che i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, di cui agli artt. 19 – 22-quinquies del DL 18/2020, possono essere “retroattivamente” richiesti per il periodo dal 23.2.2020 al 30.4.2020, dai datori di lavoro che hanno il domicilio o la sede in Comuni per i quali la pubblica autorità ha emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio e che, in ragione di ciò, abbiano sospeso l’attività lavorativa, anche limitatamente alle prestazioni lavorative di singoli lavoratori, a causa della impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori.
Le domande di richiesta dei trattamenti – concedibili fino a un massimo di 4 settimane – devono essere trasmesse all’INPS, entro il termine decadenziale del 15.10.2020.
Alle istanze va allegata l’autocertificazione del datore di lavoro indicante l’autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione.
22 PROROGA DELLA NASPI E DIS-COLL
Ai sensi dell’art. 5 del DL 104/2020, le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, previste dagli artt. 1 e 15 del DLgs. 22/2015, il cui periodo di fruizione si concluda nel periodo compreso tra
l’1.5.2020 e il 30.6.2020, sono prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno di scadenza.
Il percettore non deve essere beneficiario delle indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del DL 18/2020, conv. L. 27/2020, né di quelle di cui agli artt. 84, 85 e 98 del DL 34/2020, conv.
- 77/2020. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
La suddetta proroga risulta estesa anche ai soggetti già beneficiari della proroga della NASpI e della DIS-COLL prevista dall’art. 92 del suddetto DL 34/2020.
23 AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
Il DL 104/2020 introduce nuovi esoneri contributivi in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro stabile, ovvero con contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale.
Inoltre, vengono previste agevolazioni contributive per l’occupazione in aree svantaggiate (c.d. “Decontribuzione Sud”) e alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali
che esercitano attività di cabotaggio.)
23.1 ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
L’art. 6 del DL 104/2020 prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato.
In particolare, ai datori di lavoro che assumono, successivamente al 15.8.2020 e fino al 31.12.2020, lavoratori con un contratto subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto l’esonero totale dal
versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo pari a
8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Tale esonero può essere fruito anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva al 15.8.2020 ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Esclusioni
Sono esclusi dall’agevolazione:
- i datori del settore agricolo;
- i contratti di apprendistato;
- i contratti di lavoro domestico;
- i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.
23.2 ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL SETTORE TURISTICO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI
L’art. 7 del DL 104/2020 riconosce l’esonero contributivo di cui al suddetto art. 6 del DL 104/2020 (con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti
stipulati) anche per le assunzioni effettuate nel settore turistico e degli stabilimenti termali.
In particolare, fino al 31.12.2020, è previsto un esonero totale dei contributi dovuti dai datori di lavoro (esclusi i premi INAIL) in caso di assunzione a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, fino ad un massimo di 3 mesi.
Tale esonero può essere fruito anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva al 15.8.2020 ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
L’efficacia del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
23.3 “DECONTRIBUZIONE SUD”
L’art. 27 del DL 104/2020 introduce un’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate (c.d. “Decontribuzione Sud”), con lo scopo di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali.
In particolare, dall’1.10.2020 al 31.12.2020, previa autorizzazione della Commissione europea, ai datori di lavoro privati è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi (esclusi i premi e i contributi spettanti all’INAIL), con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in Regioni che nel 2018 presentavano:
- un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%;
- un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.
Esclusioni
Sono esclusi dall’agevolazione:
- i datori di lavoro del settore agricolo;
- i contratti di lavoro domestico.
23.4 DECONTRIBUZIONE CABOTAGGIO CROCIERE
L’art. 88 del DL 104/2020 stabilisce l’estensione dello sgravio contributivo di cui all’art. 6 co. 1 del DL 457/97, conv. L. 30/98, a decorrere dall’1.8.2020 e fino al 31.12.2020, alle imprese armatoriali
delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite
a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.
Le modalità attuative dell’agevolazione saranno stabilite con un apposito decreto interministeriale.
24 PROROGHE E RINNOVI DEI CONTRATTI A TERMINE
L’art. 8 del DL 104/2020, modificando l’art. 93 del DL 34/2020, ha disposto che i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, sempre in deroga all’art. 21 del DLgs. 81/2015, possono essere
rinnovati o prorogati, anche in assenza delle causali di cui all’art. 19 co. 1 di tale DLgs., fino alla data del 31.12.2020 alle seguenti condizioni:
- il rinnovo o la proroga sono possibili per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta;
- ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi.
L’art. 8 del DL 104/2020 ha inoltre abrogato il co. 1-bis dell’art. 93 del DL 34/2020, che disponeva la proroga automatica, per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dei contratti:
- di apprendistato di cui agli artt. 43 e 45 del DLgs. 81/2015;
- di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.
25 DIVIETO DI LICENZIAMENTO
L’art. 14 del DL 104/2020 conferma il divieto di licenziamento per motivi economici, originariamente introdotto dall’art. 46 del DL 18/2020, collegando la relativa scadenza alla proroga degli ammortizzatori sociali disposta con il suddetto DL 104/2020.
Il divieto viene quindi limitato ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito:
- dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 di cui all’art. 1 del DL 104/2020;
- ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 del DL 104/2020.
Per tali soggetti resta precluso:
- l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e restano sospese quelle pendenti avviate dopo il 23.2.2020 (fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di CCNL o di clausola del contratto di appalto);
- il recesso per giustificato motivo oggettivo e restano sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della L. 604/66.
L’art. 14 del DL 104/2020 ripropone la previsione per cui i datori di lavoro possono revocare la risoluzione del rapporto anche oltre il termine di 15 giorni dall’impugnazione del licenziamento previsto dall’art. 18 co. 10 della L. 300/70, facendo contestuale richiesta per fruire di uno degli ammortizzatori sociali previsti dal DL 18/2020 fin dalla data dell’originario licenziamento, estendendone l’applicazione a tutti i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo effettuati nel corso del 2020.
Eccezioni
Le suddette preclusioni e sospensioni in materia di licenziamento non si applicano nelle ipotesi di:
- licenziamenti per cessazione definitiva dell’attività conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, qualora non sia configurabile un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ex art. 2112 c.c.;
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo (a tali lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASPI);
- licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione (qualora l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, potranno essere licenziati i lavoratori impiegati nei settori non compresi nello stesso).
26 MISURE TEMPORANEE PER LE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ
L’art. 106 del DL 18/2020 ha riconosciuto, in estrema sintesi, la possibilità di:
- convocare l’assemblea per approvare i bilanci entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 co. 2 e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie (co. 1);
- prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2);
- svolgere le assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2);
- consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (co. 3);
- obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tramite il “rappresentante designato” (co. 4, 5 e 6).
Il co. 7 di tale articolo ha stabilito che le citate disposizioni “si applicano alle assemblee convocate
entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19”.
26.1 PROLUNGAMENTO DELLO STATO DI EMERGENZA
Il DL 83/2020 ha disposto il prolungamento dello stato di emergenza al 15.10.2020 e, contestualmente, la proroga a tale data dei “termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1” al decreto medesimo (art. 1 co. 3). Tra queste non si ritrova l’art. 106 del DL 18/2020, ma l’art. 73 del medesimo DL, il cui co. 4 stabilisce che le associazioni, le fondazioni, nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi, che non abbiano regolamentato lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità.
26.2 DIFFERENTI RICOSTRUZIONI IN ESITO AL DL 83/2020
Tale dato normativo ha comportato l’insorgere di due differenti interpretazioni.
Una prima ricostruzione ha ritenuto che, fino al 15.10.2020, per le assemblee sarebbe possibile il solo ricorso alla videoconferenza, in applicazione dell’art. 73 co. 4 del DL 18/2020.
Così ragionando, allora, fino al 15.10.2020 non sarebbe possibile utilizzare la normativa dell’art. 106 del DL 18/2020 non riprodotta nell’art. 73 co. 4 del medesimo DL (come accade per le sole
adunanze in videoconferenza), con la conseguenza che non vi sarebbe, in ogni caso, la possibilità di approvare i bilanci entro 180 giorni, di votare in via elettronica o per corrispondenza e di obbligare i soci a intervenire in assemblea per il tramite del rappresentante designato.
È stato anche osservato come, probabilmente, alle assemblee – contemplate nell’art. 73 co. 4 del DL 18/2020 – potrebbero essere parificate le riunioni di altri organi collegiali, quali i consigli
di amministrazione; la limitazione alla “videoconferenza”, inoltre, potrebbe non essere ritenuta preclusiva del ricorso anche alla audioconferenza.
Secondo altra ricostruzione, invece, facendo leva sul citato co. 7 dell’art. 106 del DL 18/2020, sarebbe possibile un’interpretazione estensiva tesa ad assicurare la perdurante vigenza dell’intero contenuto del medesimo articolo.
26.3 SOLUZIONE ACCOLTA DAL DL 104/2020
A fronte di tali dubbi interpretativi, l’art. 71 del DL 104/2020 ha stabilito che “alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata,
delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell’articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”.
Tale previsione, da un lato, propone una soluzione differente rispetto a quelle prima ipotizzate, dall’altro, allo stato, appare priva di adeguato coordinamento normativo.
Quanto al primo profilo, si esclude, implicitamente, la perdurante vigenza dell’intero contenuto dell’art. 106 del DL 18/2020, ma non si applica l’art. 73 co. 4 del DL 18/2020, bensì si delimitano le disposizioni applicabili dello stesso art. 106 a quelle contemplate nei co. 2 – 6, con esclusione, in particolare, della possibilità di approvare i bilanci entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Quanto al secondo profilo, invece, si lascia nell’ombra la correlazione tra la nuova previsione ed il certamente vigente art. 73 co. 4 del DL 18/2020.