DETRAZIONI EDILIZIE – COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI PER LA CESSIONE DEL CREDITO O LO SCONTO IN FATTURA – RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL CESSIONARIO
L’art. 33-ter del DL 115/2022, introdotto in sede di conversione in legge, ha limitato la responsabilità dei crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi di cui all’art. 121 del DL 34/2020, nei soli casi in cui il “concorso alla violazione” sia attuato con “dolo o colpa grave”.
Detta limitazione della responsabilità solidale ai casi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, tuttavia, viene limitato ai soli crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità e le attestazioni tecniche di congruità delle spese previsti dagli artt. 119 e 121 co. 1-ter del DL 34/2020.
Crediti per i quali non è stato rilasciato il visto di conformità o l’attestazione di congruità dei costi
Per i crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità e delle asseverazioni di congruità dei costi ai sensi dell’art. 121 co. 1-ter del DL 34/2020, la limitazione della responsabilità solidale ai casi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave può valere solo se il cedente acquisisce, ora per allora, i visti di conformità e le asseverazioni in commento non predisposti all’epoca.
La disposizione si applica a condizione che il cedente:
- sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 del DLgs. 385/93, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 dello stesso DLgs. ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DLgs. 209/2005;
- coincida con il fornitore.
FRINGE BENEFIT – SOGLIA DI ESENZIONE PER IL 2022 – INCREMENTO E AMPLIAMENTO
In deroga all’art. 51 co. 3 del TUIR, l’art. 12 del DL 115/2022 convertito prevede per il 2022 l’incremento a 600,00 euro (in luogo degli ordinari 258,23 euro) della soglia di esenzione da tassazione dei beni e servizi ai dipendenti, includendovi anche le somme riconosciute per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.
MODIFICHE AL LIMITE DI IMPIGNORABILITÀ DELLE PENSIONI
L’art. 21-bis del DL 115/2022, introdotto in sede di conversione in legge, interviene in materia di crediti impignorabili sostituendo il co. 7 dell’art. 545 c.p.c. e indicando limiti specifici riferiti agli assegni pensionistici.
In sintesi, si stabilisce che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate:
- per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale;
- con un minimo di 1.000,00 euro.
La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dalla legge (ex art. 545 co. 3, 4 e 5 c.p.c. e di speciali disposizioni normative
CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA E GAS – PROROGA AL TERZO TRIMESTRE 2022
L’art. 6 del DL 115/2022 convertito conferma l’estensione anche per il terzo trimestre 2022 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.
In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:
- per le imprese energivore, un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022;
- per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022;
- per le imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022;
- per le imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022.
Analogamente ai precedenti, tali crediti d’imposta:
- devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2022;
- possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d’imposta entro il 31.12.2022;
- non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP.
CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI CARBURANTE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ AGRICOLA E DELLA PESCA – PROROGA
L’art. 7 del DL 115/2022 convertito prevede la proroga al terzo trimestre 2022 del credito d’imposta per l’acquisto di carburante riconosciuto dall’art. 18 del DL 21/2022 per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.
INDENNITÀ UNA TANTUM DEI LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI – RIFINANZIAMENTO DEL FONDO – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L’art. 23 del DL 115/2022 convertito prevede un ulteriore finanziamento del Fondo destinato all’erogazione di un’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS e i professionisti con Cassa di previdenza, di cui all’art. 33 del DL 50/2022.
In particolare, le risorse del Fondo in argomento sono incrementate da 500 milioni di euro a 600 milioni di euro per l’anno 2022.
12.1 REQUISITI
Il DM 19.8.2022, pubblicato sulla G.U. 24.9.2022 n. 244, ha definito i requisiti di accesso all’indennità una tantum, stabilita nella misura di 200,00 euro. In particolare, i lavoratori autonomi e i professionisti devono:
- aver percepito un reddito complessivo nel periodo d’imposta 2021 non superiore a 35.000,00 euro;
- essere iscritti alla gestione di appartenenza alla data del 18.5.2022 (entrata in vigore del
DL 50/2022) e avere partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data; - aver effettuato, entro il 18.5.2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020 (tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18.5.2022);
- non aver percepito una delle indennità di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 e non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti al 18.5.2022.
Per beneficiare anche dell’integrazione di 150,00 euro introdotta dall’art. 20 del DL 23.9.2022
n. 144 (DL “Aiuti-ter”) è necessario aver percepito nel 2021 un reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti.
12.2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di accesso all’indennità di 200,00 euro e all’integrazione di 150,00 euro devono essere presentate:
- all’INPS (circ. INPS 26.9.2022 n. 103);
- alla Cassa di previdenza obbligatoria in cui il soggetto risulti iscritto.
Il termine finale entro il quale poter presentare l’istanza è stato fissato al 30.11.2022.
RIFINANZIAMENTO DEL “BONUS PSICOLOGO”
L’art. 25 del DL 115/2022 convertito dispone un incremento delle risorse destinate al c.d. “bonus psicologo”, introdotto dall’art. 1-quater co. 3, quarto periodo, del DL 30.12.2021 n. 228 e attuato con il DM 31.5.2022.
Nello specifico, le risorse finanziarie passano da 10 milioni di euro a 25 milioni di euro per l’anno 2022 e di conseguenza viene prevista una nuova ripartizione delle risorse tra le Regioni e le Province autonome.