A partire dal prossimo 1° luglio, il limite all’utilizzo del denaro contante si abbasserà dagli attuali 2.999,99 euro a 1.999,99 euro. Tale limite resterà operativo fino alla fine del 2021. Dal 1° gennaio 2022, infatti, il limite diventerà di 999,99 euro. I passaggi sono previsti dall’art. 49 comma 3-bis del DLgs. 231/2007, come inserito dall’art. 18 comma 1 lett. a) del DL 124/2019 convertito (c.d. DL “fiscale”).
Il limite all’utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati (ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. v) del DLgs. 231/2007.
Dal punto di vista sanzionatorio si ricorda che, ai sensi dell’art. 63 comma 1 del DLgs. 231/2007, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.
Variazioni dei limiti relativi al trasferimento del contante | |
Ambito temporale di riferimento | Soglia |
Dal 9 maggio 1991 al 26 dicembre 2002 | 20.000.000 lire |
Dal 26 dicembre 2002 al 29 aprile 2008 | 12.500 euro |
Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008 | 5.000 euro |
Dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010 | 12.500 euro |
Dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011 | 5.000 euro |
Dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 2011 | 2.500 euro |
Dal 6 dicembre 2011 al 31 dicembre 2015 | 1.000 euro |
Dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2020 | 3.000 euro |
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 | 2.000 euro |
Dal 1° gennaio 2022 | 1.000 euro |