Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 11.10.2022 n. 497
Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 11.10.2022 n. 497, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito a un soggetto passivo che effettua la vendita on line di beni usati verso privati consumatori residenti in altri Stati membri dell’UE, tramite l’utilizzo di una piattaforma web terza. Al fine di continuare a vendere in Germania con la citata piattaforma, il soggetto passivo si è registrato al sistema OSS (One Stop Shop).
RAPPORTO TRA REGIME DEL MARGINE E SISTEMA OSS
La registrazione al sistema OSS non comporta, di per sé, che le operazioni siano automaticamente assoggettate ad IVA nel Paese di destinazione. Pertanto, alle cessioni di beni usati resta applicabile il regime del margine, salvo che il soggetto passivo decida di rinunciare.
OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
A seguito della registrazione al sistema OSS, il soggetto passivo ha l’obbligo di presentare l’apposita dichiarazione, ai sensi dell’art. 74-quinquies del DPR 633/72 (regime OSS “non UE”), anche in assenza di operazioni, poiché tale disposizione è richiamata dall’art. 74-sexies del DPR 633/72 con riguardo al regime OSS “UE”.