ANTIRICICLAGGIO – OPERAZIONI IN CONTANTI – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE IN CAPO AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Con il provv. 28.3.2019, pubblicato sulla G.U. 15.4.2019 n. 89, l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) ha reso note le istruzioni in materia di “comunicazioni oggettive” correlate alle operazioni effettuate in contanti; operazioni che presentano un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in quanto caratterizzate da non tracciabilità e anonimato degli scambi.
Obiettivo delle istruzioni è quello di agevolare l’acquisizione su base periodica di dati e informazioni attinenti a tali operazioni, da utilizzare per l’approfondimento di operazioni sospette e per l’analisi di fenomeni e tipologie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 47 co. 2 del DLgs. 231/2007.
LIMITI AL TRASFERIMENTO DI CONTANTI
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007, il trasferimento di importi complessivamente pari o superiori a 3.000,00 euro tra soggetti diversi è infatti vietato e “può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11”.
DESTINATARI DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
Destinatari dell’obbligo di comunicazione in esame sono:
• le banche;
• gli istituti di moneta elettronica (IMEL);
• gli istituti di pagamento (IP);
• le succursali insediate in Italia degli intermediari di cui sopra, aventi sede le¬ga¬le e amministrazione centrale in un altro Paese comunitario o in un Paese terzo;
• le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro e tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia;
• Poste Italiane S.p.A.
I suddetti soggetti devono inviare alla UIF, con cadenza mensile, una comunicazione contenente i dati relativi a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro eseguita nel corso del mese solare a valere su rapporti continuativi ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000,00 euro.
CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI OGGETTIVE
Le comunicazioni oggettive includono:
• i dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni sulla comunicazione e il segnalante;
• gli elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti, e in particolare la data, l’importo e la causale dell’operazione, la filiale o il punto operativo in cui è stata disposta, il numero del rapporto continuativo movimentato, i dati identificativi del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, nonché gli ulteriori dati indicati nell’allegato al presente provvedimento.
Comunicazione negativa
I destinatari dell’obbligo che non effettuano nel corso del mese alcuna operazione rilevante devono comunque inviare alla UIF una comunicazione negativa.
TERMINE PER L’INVIO DELLE COMUNICAZIONI
Le suddette comunicazioni devono essere trasmesse alla UIF entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento.
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
I destinatari dell’obbligo devono trasmettere le comunicazioni oggettive in via tele¬ma-tica in formato XML, attraverso la rete internet, tramite il portale Infostat-UIF della Banca d’Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on line.
Nel caso di integrazione o rettifiche dei dati confluiti in comunicazioni già effettuate, i destinatari devono procedere senza ritardo a una comunicazione sostitutiva.
DECORRENZA DELL’OBBLIGO E REGIME TRANSITORIO
L’obbligo di invio delle comunicazioni oggettive decorre dal mese di aprile 2019.
In sede di prima applicazione del provvedimento in esame, le comunicazioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2019 possono essere inviate alla UIF entro la data di scadenza relativa alle comunicazioni del mese di luglio 2019, quindi entro il 15.9.2019.
ESCLUSIONE DELL’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA
La comunicazione oggettiva esclude l’obbligo di segnalazione dell’operazione come sospetta ai sensi dell’art. 35 del DLgs. 231/2007 (SOS), quando l’operazione stessa:
• non presenti collegamenti con altre operazioni di diversa tipologia che facciano desumere una complessiva operatività sospetta;
• ovvero non sia effettuata da clienti a elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.