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AGGIORNAMENTI IN PILLOLE

Indice

Carte di credito intestate ai dipendenti – Estratti conto di carte di pagamento – Esenzione dall’imposta di bollo (Risposta interpello Agenzia delle Entrate 8.10.2020 n. 457)

 

Nella risposta ad interpello 8.10.2020 n. 457, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli estratti conto relativi alle carte di credito destinate ad aziende per l’utilizzo dei propri dipendenti (c.d. “carte dipendenti”, associate alla “carta principale” intestata all’azienda) sono esenti da imposta di bollo a norma della nota 1 all’art 13 co. 2 del DPR 642/72, secondo cui non sono soggetti al bollo di 2 euro i documenti (estratti di conti, lettere ed altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme) “relativi a rapporti tra enti ed imprese ed i propri dipendenti o ausiliari ed intermediari di commercio o spedizionieri”.
Invece, per quanto concerne la “carta principale” intestata all’azienda (da cui dipendono le suddette “carte dipendenti”), l’imposta di bollo sugli estratti conto resta dovuta nella misura di 2 euro, oltre il limite di euro 77,47, da verificare sul saldo contabile “generato dalla somma algebrica di addebitamenti e accreditamenti”.

 

1 credito d’imposta per i servizi digitali delle imprese editrici – mo­da­lità e termini di presentazione delle domande
  Con il DPCM 4.8.2020, pubblicato sulla G.U. 28.9.2020 n. 240, sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle domande per l’accesso al credito d’imposta per i servizi digitali di cui all’art. 190 del DL19.5.2020 n. 34 (c.d. “decreto Rilancio”), destinato alle imprese editrici di quotidiani e periodici con determinati requisiti.
  Ammontare del credito d’imposta

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell’anno 2019 per i seguenti servizi digitali:

acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale;

information technology di gestione della connettività.

  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per accedere all’agevolazione il titolare o legale rappresentante dell’impresa deve presentare apposita domanda al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

dal 20.10.2020 al 20.11.2020;

esclusivamente in via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it.

 

 

 

 

 

 

 

 

riconoscimento del credito d’imposta

Qualora il totale dei crediti d’imposta richiesti risulti superiore alle risorse disponibili (pari a 8 milioni di euro), si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto (non rileva quindi l’ordine cronologico di presentazione delle domande).

 

Il credito d’imposta è comunque riconosciuto nel rispetto della normativa comunitaria relativa agli aiuti de minimis.

   

elenco dei soggetti beneficiari

L’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito d’imposta, con il relativo importo a ciascuno spettante, è approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e pubblicato sul sito del Dipartimento entro il 31.12.2020.

  utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97:

a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari;

presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

2 CREDITO D’IMPOSTA PER LE LOCAZIONI DI IMMOBILI NON ABITATIVI – ULTE­RIORI CHIARIMENTI
  Con due risposte a interpello, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, introdotto dall’art. 28 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “decreto Rilancio”).
  CREDITO D’IMPOSTA PER LOCAZIONI NON ABITATIVE

Si ricorda che l’art. 28 del DL 34/2020 riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’at­tivi­tà industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.

Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (salve alcune specifiche eccezioni).

Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, il credito d’imposta riguarda ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020.

  ACCESSO AL CREDITO PER LA SUBLOCAZIONE

Con la risposta a interpello 15.9.2020 n. 356, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, sebbene la norma agevolativa, nel definire l’ambito oggettivo del credito, faccia riferimento testualmente ai contratti di “locazione, di leasing o di concessione di immobili”, senza includere espressamente la sublocazione, il contratto di sublocazione può accedere al credito, in quanto è un subcontratto che ripropone il medesimo schema contrattuale del contratto di locazione da cui dipende.

Pertanto, in presenza delle condizioni individuate dall’art. 28 del DL 34/2020, sia il conduttore principale che il subconduttore possono accedere al credito (con riferimento, quindi, al medesimo immobile rispettivamente locato e sublocato).

 

Esemplificando: se Tizio, che loca da Caio (proprietario), al canone di 1.000, un immobile che usa per la sua attività professionale, ne subloca una stanza a 200 a Sempronio, che la usa come studio professionale, in presenza dei requisiti di legge, sia Tizio che Sempronio possono accedere al credito d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate non precisa, però, se Tizio possa conteggiare il credito (del 60%) sull’intero canone di 1.000, oppure se debba “tenere conto” del fatto di aver ricevuto da Sempronio un subcanone di 200, avendo, quindi sopportato un costo effettivo di 800. In altri termini, non è stato espressamente chiarito se Tizio (sublocatore/condut­tore) debba conteggiare il credito d’imposta sul canone al lordo o al netto del canone di sublocazione percepito da Sempronio (subconduttore).

 

 

 

  IRRILEVANZA DELLA CLASSIFICAZIONE CATASTALE

Nella risposta a interpello 16.9.2020 n. 364, l’Agenzia delle Entrate, confermando quanto riportato nella circ. 6.6.2020 n. 14, ribadisce che il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all’art. 28 del DL 34/2020 spetta a prescindere dall’accatastamento dell’immobile, purché esso sia destinato allo svolgimento delle attività indicate dalla norma (industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo).

Pertanto, in presenza delle altre condizioni richieste dalla norma, il credito d’imposta può spettare anche ove l’immobile locato non sia accatastato o accatastabile (nel caso di specie si trattava di un immobile extraterritoriale di proprietà dello Stato Città del Vaticano).

3 CREDITO D’IMPOSTA PER LA LOCAZIONE DI BOTTEGHE E NEGOZI – ULTE­RIORI CHIARIMENTI
  Con due risposte a interpello, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul credito d’imposta per la locazione di botteghe e negozi, previsto dall’art. 65 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”).
  CREDITO D’IMPOSTA PER LOCAZIONE DI BOTTEGHE E NEGOZI

L’art. 65 del DL 18/2020 riconosce un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa pari al 60% delle spese sostenute a marzo 2020 per canoni di locazione, purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Per poter beneficiare del credito d’imposta il locatario deve:

essere titolare di un’attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;

essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.

  ACCESSO AL CREDITO ANCHE PER IL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Nella risposta a interpello 7.9.2020 n. 318, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è pos­sibile fruire del credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’art. 65 del DL 18/2020 con riferimento ai contratti aventi la medesima funzione economica del contratto di locazione “tipico”, come il contratto di concessione di un immobile pubblico.

L’Agenzia rileva, inoltre, che i chiarimenti forniti nella circ. 6.6.2020 n. 14 in relazione al credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo di cui all’art. 28 del DL 34/2020 sono applicabili, in quanto compatibili, anche al credito per botteghe e negozi.

In particolare, in tale documento era stato chiarito che:

con riguardo all’applicazione del credito ai canoni derivanti dal contratto di “concessione”, deve trattarsi di ipotesi in cui il godimento degli immobili avviene a seguito di un provvedimento amministrativo di concessione cui, solitamente, accede una convenzione di stampo privatistico che disciplina i rapporti tra le parti;

il legislatore ha assimilato alla locazione anche l’ipotesi in cui il bene è condotto sulla base di un contratto di leasing operativo, poiché “questo tipo di contratto ha la medesima funzione economica del contratto locazione «tipico»”.

  APPLICAZIONE A PIÙ IMMOBILI DIVERSAMENTE CLASSIFICATI

Con la risposta a interpello 8.9.2020 n. 321, l’Agenzia delle Entrate ha precisato le modalità di applicazione del credito d’imposta per botteghe e negozi nel caso di canone di locazione relativo ad immobili appartenenti a diverse categorie catastali.

Infatti, posto che il credito d’imposta di cui all’art. 65 del DL 18/2020 spetta esclusivamente in relazione agli immobili censiti nella categoria catastale C/1, nel caso in cui siano locati congiuntamente più immobili di cui uno solo sia di categoria catastale C/1, il credito non compete per l’intero canone, ma solo per la parte di canone riferibile a tale immobile.

   

 

    In particolare, la parte di canone riferibile agli immobili classificati come C/1 va determinata in proporzione alla rendita catastale attribuita agli stessi immobili, con le modalità esplicitate nell’esempio n. 6 della circ. Agenzia delle Entrate 1.6.2011 n. 26.

Ad esempio, si ipotizzi un contratto di locazione di durata annuale avente ad oggetto due immobili con un corrispettivo complessivo annuo pari a 9.000,00 euro riguardante:

un immobile abitativo di categoria catastale A/3 con rendita pari a 700,00 euro;

un immobile ad uso non abitativo di categoria catastale C/1, che non è pertinenza dell’immobile abitativo, con rendita pari a 80,00 euro.

 

Il canone relativo all’immobile C/1, su cui può applicarsi il credito d’imposta (in presenza delle condizioni di legge), va determinato sulla base della rendita catastale attribuita allo stesso immobile, come di seguito indicato: 9.000 × 80 / (700 + 80) = 923.

4 BONUS BICI E MONOPATTINI” – PROVVEDIMENTO ATTUATIVO  
  Con il DM 14.8.2020, pubblicato sulla G.U. 5.9.2020 n. 221, è stato emanato il provvedimento attuativo del “buono mobilità” (anche detto “bonus bici e monopattini”), previsto dall’art. 229 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “decreto Rilancio”).  
  BONUS BICI E MONOPATTINI

L’art. 229 del DL 34/2020, al fine di favorire la mobilità sostenibile, ha infatti previsto l’erogazione di un “buono mobilità” per l’acquisto di mezzi di trasporto privato “sostenibili”, in due diverse forme:

·          l’una, senza rottamazione, relativa ad acquisti realizzati dal 4.5.2020 al 31.12.2020;

·         l’altra, che richiede la rottamazione di mezzi da realizzare tra l’1.1.2021 ed il 31.12.2021.

 
  BONUS PER ACQUISTI ENTRO IL 31.12.2020

Il DM 14.8.2020 riguarda il buono mobilità “senza rottamazione”, che consiste in un contributo pari al 60% (nel limite di 500,00 euro) della spesa sostenuta per (alternativamente):

·         l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita;

·         l’acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’art. 33-bis del DL 30.12.2019 n. 162, come monopattini, segway, hoverboard e monowheel;

·         l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale (come, ad esempio, i servizi di sharing di biciclette, motorini elettrici o monopattini elettrici), esclusi quelli mediante autovetture (escluso, quindi, il car sharing).

 

Accedono al bonus gli acquisti sopra elencati effettuati dal 4.5.2020 al 31.12.2020.

 
  AMBITO SOGGETTIVO

Possono beneficiare del bonus i soggetti maggiorenni residenti:

·         nei capoluoghi di Regione (a prescindere dal numero di abitanti);

·         nelle Città metropolitane (a prescindere dal numero di abitanti);

·         nei capoluoghi di Provincia (a prescindere dal numero di abitanti);

·         nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

 
  RICONOSCIMENTO DEL BONUS IN DUE FASI

Il riconoscimento del bonus avverrà in due fasi:

·         nella prima fase, verrà riconosciuto il rimborso a coloro che, nel periodo intercorrente tra il 4.5.2020 ed il 3.11.2020, hanno già effettuato (a “prezzo pieno”) gli acquisti agevolabili;

·         nella seconda fase, operante dal 4.11.2020, invece, il soggetto interessato, presentando all’esercente (che si sia accreditato sull’apposita piattaforma web) il buono prodotto dalla medesima applicazione web, potrà acquistare il prodotto o il servizio direttamente al prezzo ridotto.

 

 
   

PIATTAFORMA WEB

Il riconoscimento del bonus avverrà attraverso un’applicazione web accessibile mediante credenziali SPID, sia direttamente che tramite il sito del Ministero dell’Ambiente.

 

Nella prima fase, per ottenere il rimborso, l’interessato dovrà presentare istanza mediante l’applicazione web, entro 60 giorni dalla operatività della stessa, allegando la fattura o il “documento commerciale” (c.d. scontrino parlante) ed indicando il proprio IBAN (che sarà utilizzato per l’accredito).

 

Nella seconda fase, invece, i soggetti interessati dovranno registrarsi sull’applicazione web a partire dal 4.11.2020 e non oltre il 31.12.2020 ed i buoni mobilità richiesti dovranno essere utilizzati entro 30 giorni dalla relativa emissione, pena l’annullamento (ma sarà possibile richiedere sull’applicazione l’emissione di un “buono sostitutivo”).

 

I buoni mobilità saranno emessi secondo l’ordine temporale di arrivo delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l’anno 2020 (pari a 210 milioni di euro).

 
  ACCREDITAMENTO DEI FORNITORI

Il buono mobilità può essere utilizzato presso:

·         i soggetti che erogano servizi di mobilità condivisa a uso individuale, le imprese e gli esercizi commerciali che vendono biciclette, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica;

·         che si sono accreditati sulla suddetta applicazione web, a partire dal 20.10.2020.

 
  L’accreditamento avviene:

·         utilizzando le credenziali fornite dall’Agenzia delle Entrate;

·         indicando la partita IVA, il codice ATECO dell’attività svolta, la denominazione e i luoghi dove viene svolta l’attività, la tipologia di servizi offerti e di beni venduti.

 

I soggetti accreditati sono inseriti in un apposito elenco consultabile dai beneficiari del bonus attraverso l’applicazione web.

 
  RIMBORSO AI FORNITORI DEI BUONI UTILIZZATI

A seguito dell’accettazione del buono mobilità da parte dei fornitori accreditati, agli stessi è riconosciuto un rimborso di importo pari al buono validato.

A tali fini:

·         l’importo maturato è registrato nell’area riservata dedicata a ciascuno dei fornitori;

·         i fornitori devono emettere appositi documenti contabili sulla base delle istruzioni contenute nell’applicazione web;

·         il saldo dell’importo maturato dovrà essere richiesto entro il 31.3.2021.