Corte Cost. 13.10.2022 n. 209
Con la sentenza 13.10.2022 n. 209, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina IMU recata dal previgente art. 13 co. 2 del DL 201/2011 e dall’art. 1 co. 741 lett. b) della L. 160/2019 (nella versione ante e post DL 146/2021), laddove richiedono, ai fini della qualifica dell’immobile quale abitazione principale, il requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo in capo possessore, ma anche ai componenti del suo nucleo familiare.
DISCIPLINA RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, per la qualifica dell’immobile quale abitazione principale ai fini IMU:
- viene richiesto esclusivamente che il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;
- non rilevando la residenza anagrafica e la dimora abituale dei componenti del nucleo familiare
Pertanto, in caso di due coniugi, ognuno possessore di un immobile nel quale vi stabilisce la residenza anagrafica e la dimora abituale, ciascuno di essi godrà:
- dell’esenzione dall’IMU ex art. 1 co. 740 della L. 160/2019;
- o, per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, delle agevolazioni, quali aliquota ridotta e detrazione, di cui all’art. 1 co. 748 e 749 della L. 160/2019.
ANNUALITÀ PREGRESSE
La declaratoria di incostituzionalità ha effetti rilevanti anche per le annualità pregresse in quanto:
- per i contenziosi pendenti, aventi ad oggetto il disconoscimento delle esenzioni/agevolazioni IMU per l’abitazione principale in caso di componente del nucleo familiare con residenza anagrafica e/o dimora abituale in un immobile differente da quello del possessore, trova applicazione la disciplina risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale;
- vi è il diritto al rimborso, nei termini di cui all’art. 1 co. 164 della L. 296/2006, per i possessori di immobili che abbiano versato l’IMU non applicando le esenzioni/agevolazioni per l’abitazione principale poiché in presenza di un componente del nucleo familiare con residenza anagrafica e/o dimora abituale in immobile differente.