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Agevolazioni imu per abitazione prin­ci­pale – Riferimento al nucleo familiare – Incostituzionalità

Indice

Corte Cost. 13.10.2022 n. 209

Con la sentenza 13.10.2022 n. 209, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina IMU recata dal previgente art. 13 co. 2 del DL 201/2011 e dall’art. 1 co. 741 lett. b) della L. 160/2019 (nella versione ante e post DL 146/2021), laddove richiedono, ai fini della qualifica dell’immobile quale abitazione principale, il re­qui­sito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo in capo possessore, ma anche ai componenti del suo nucleo familiare.

DISCIPLINA RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, per la qualifica dell’immobile quale abitazione principale ai fini IMU:

  • viene richiesto esclusivamente che il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;
  • non rilevando la residenza anagrafica e la dimora abituale dei componenti del nucleo familiare

Pertanto, in caso di due coniugi, ognuno possessore di un immobile nel quale vi stabilisce la residenza anagrafica e la dimora abituale, ciascuno di essi godrà:

  • dell’esenzione dall’IMU ex art. 1 co. 740 della L. 160/2019;
  • o, per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, delle agevolazioni, quali aliquota ridotta e detrazione, di cui all’art. 1 co. 748 e 749 della L. 160/2019.

ANNUALITÀ PREGRESSE

La declaratoria di incostituzionalità ha effetti rilevanti anche per le annualità pregresse in quanto:

  • per i contenziosi pendenti, aventi ad oggetto il disconoscimento delle esen­zio­ni/agevolazioni IMU per l’abitazione principale in caso di componente del nucleo familiare con residenza anagrafica e/o dimora abituale in un immobile differente da quello del possessore, trova applicazione la disciplina risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale;
  • vi è il diritto al rimborso, nei termini di cui all’art. 1 co. 164 della L. 296/2006, per i possessori di immobili che abbiano versato l’IMU non applicando le esenzio­ni/age­volazioni per l’abitazione principale poiché in presenza di un componente del nu­cleo familiare con residenza anagrafica e/o dimora abituale in immobile differente.