PROROGA PER IL 2019 DEI TERMINI PER I VERSAMENTI
La proroga al 30.9.2019 riguarda i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA:
- che scadono nel periodo 30.6.2019 – 30.9.2019;
- a favore dei contribuenti che svolgono attività interessate dai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che hanno sostituito gli studi di settore.
A differenza delle proroghe che si sono succedute negli scorsi anni in relazione ai contribuenti che svolgevano attività interessate dagli studi di settore2, l’intervento di quest’anno si presenta più ampio, in quanto:
- ricomprende tutti i versamenti che scadono nel periodo 30.6.2019 – 30.9.2019;
- non prevede l’applicazione della maggiorazione dello 0,4%.
Il nuovo termine del 30.9.2019 si applica solo per quest’anno, in deroga alle scadenze ordinarie.
Contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione dagli ISA
Secondo la ris. Agenzia delle Entrate 28.6.2019 n. 64, possono beneficiare della proroga in esame tutti i contribuenti che, contestualmente:
- esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2018:
- applicano il regime forfetario di cui all’ 1co. 54 ss. della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’ 27co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.
Contribuenti “estranei” agli ISA
Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga dei versamenti, rimangono quindi fermi i termini ordinari:
- dell’1.7.2019 (in quanto il 30.6.2019 è domenica), senza maggiorazione di interessi;
- ovvero del 31.7.2019 (30 giorni successivi all’1.7.2019), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Si tratta, ad esempio:
- delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
- dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
- dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro;
- degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.
VERSAMENTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGA
Rientrano nella proroga al 30.9.2019 prevista dal “Decreto Crescita” i versamenti:
- risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
- che scadono nel periodo 30.6.2019 – 30.9.2019.
Al riguardo, deve ritenersi che la proroga si applichi:
- a tutti i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi;
- anche ai versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi.
Rientrano quindi nella proroga i versamenti riguardanti, in particolare:
- il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP;
- il saldo 2018 dell’addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2018 e l’eventuale acconto 2019 dell’addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 della “cedolare secca sulle locazioni”;
- il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’imposta sostitutiva dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” ( 27del DL 98/2011) o il regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
- le altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi (es. imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni d’impresa nel bilancio al 31.12.2018, ed eventualmente per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, ai sensi dell’ 1co. 945 della L. 30.12.2018 n. 145);
- il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE).
Versamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti
In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga in esame, il termine del 30.9.2019 si applica anche al versamento del saldo per il 2018 e del primo acconto per il 2019 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell’INPS.
Ai sensi dell’art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97, infatti, tali contributi devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF.
Soci di srl “non trasparenti”
Analogamente a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173 in relazione ad una pregressa proroga riguardante i soggetti interessati dagli studi di settore, il differimento al 30.9.2019 dovrebbe applicarsi anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di srl, artigiane o commerciali:
- interessate dalla proroga in esame;
- ma che non applicano il regime di “trasparenza fiscale”.
Infatti, poiché tali soci determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli ISA. Tuttavia, in base a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 25.9.2013 n. 59sempre con riferimento agli studi di settore, il differimento è limitato al versamento dei suddetti contributi INPS, mentre le imposte dovute (es. IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) rimangono “ancorate” alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.
Versamento del saldo IVA 2018
I soggetti passivi IVA possono effettuare il pagamento del saldo IVA per il 2018 (derivante dal modello IVA 2019), se non effettuato entro il termine ordinario del 18.3.2019 (in quanto il giorno 16 cadeva di sabato), entro:
- l’1.7.2019 (in quanto il 30 giugno cade di domenica), maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2019;
- oppure il 31.7.2019, applicando l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% sull’importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2019 e fino all’1.7.2019.
Il “Decreto Crescita” prevede espressamente che la proroga al 30.9.2019 si applichi anche ai versamenti derivanti dalla dichiarazione IVA.
Pertanto, i soggetti che non hanno versato il saldo IVA 2018 entro il 18.3.2019 e che rientrano nell’ambito applicativo della proroga possono beneficiare del differimento al 30.9.2019 anche per il versamento del saldo IVA.
Al riguardo dovrà però essere chiarito se l’applicazione della maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2019 debba avvenire fino al 30.9.2019 o se possa “fermarsi” all’1.7.2019.
Versamento del diritto annuale alle Camere di Commercio
Ai sensi dell’art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, il diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Pertanto, deve ritenersi che anche tale versamento possa beneficiare della proroga al 30.9.2019, ricorrendone le condizioni.
OPZIONE PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI
Il differimento al 30.9.2019 del termine per i versamenti ha però l’effetto, in caso di opzione per la rateizzazione di cui all’art. 20 del DLgs. 241/97, di comprimere a tre il numero massimo delle rate, scadenti:
- per i contribuenti titolari di partita IVA, il 30.9.2019, il 16.10.2019 e il 18.11.2019 (poiché il giorno 16 cade di sabato);
- per i contribuenti non titolari di partita IVA, il 30.9.2019, il 31.10.2019 e il 2.12.2019 (poiché il 30 novembre cade di sabato).
PROROGA A REGIME DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI
L’art. 4-bis co. 2 del DL 34/2019 ha modificato l’art. 2 del DPR 322/98, stabilendo il differimento del termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP:
- dal 30 settembre al 30 novembre, per i contribuenti “solari”;
- dalla fine del nono a quella dell’11° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”.
A differenza della proroga dei versamenti, i nuovi termini per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP si applicano:
- in relazione a tutti i contribuenti (indipendentemente dal fatto che essi applichino o meno gli ISA);
- a regime (e non solo, quindi, per le dichiarazioni da presentare nel 2019).
Decorrenza
I nuovi termini si applicano già in relazione ai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019.
Nei confronti dei contribuenti “solari”, pertanto, i modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, relativi al periodo d’imposta 2018, non dovranno più essere presentati in via telematica entro il 30.9.2019, ma entro il 2.12.2019 (in quanto il 30 novembre cade di sabato).