Argomento |
Descrizione |
Interventi
di recupero
del patrimonio edilizio – Proroga |
Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2021, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.
Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR. |
Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili” |
Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2021, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).
A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2020.
Dall’1.1.2021, viene altresì elevato da 10.000,00 euro a 16.000,00 euro il limite massimo di spesa detraibile. |
Interventi di
riqualificazione energetica degli edifici – Proroga |
Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2021 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 – 349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013.
In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021.
Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%. |
Superbonus del 110% – Proroga ed altre novità
|
Tra le principali novità riguardanti il superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 si segnalano:
· la proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, alle spese sostenute fino al 30.6.2022 (con l’eccezione degli IACP ed enti equivalenti);
· la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate precedenti, per le spese sostenute nell’anno 2022 (con un’eccezione prevista per gli IACP ed enti equivalenti);
· l’inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
· il requisito dell’indipendenza funzionale dell’unità immobiliare richiesta affinché possa essere assimilata all’edificio unifamiliare. Secondo la nuova definizione, un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale;
· l’inserimento fra gli interventi “trainanti” agevolati, e nello specifico negli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, degli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno;
· l’inserimento tra gli interventi “trainati” che possono beneficiare del superbonus del 110% (se eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti”) di quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. e) del TUIR (anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni);
· l’estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
· la previsione di nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013;
· l’obbligo di posizionare presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello con la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.
Possono beneficiare del superbonus, inoltre, anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici di cui alla lett. a) dell’art. 119 co. 1 del DL 34/2020, raggiungano una classe energetica in fascia A (la disposizione si applica anche nel caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente).
Proroga dell’opzione per la cessione/sconto sul corrispettivo del superbonus del 110%
È prevista la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo” in relazione alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi che beneficiano del superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020.
Per le altre detrazioni l’opzione può essere esercitata con riguardo alle sole spese sostenute negli anni 2020 e 2021. |
Proroga del c.d. “bonus facciate” |
La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. “bonus facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 – 223 della L. 160/2019, è prorogata sino al 31.12.2021. |
Proroga del c.d. “bonus verde” |
È prorogato anche per l’anno 2021 il c.d. “bonus verde” di cui ai co. 12 – 15 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.
La detrazione IRPEF del 36%, pertanto:
· spetta per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall’1.1.2018 al 31.12.2021;
· fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. |
Ulteriore
detrazione
IRPEF per
redditi di lavoro dipendente
e assimilati – Messa a regime
|
L’ulteriore detrazione IRPEF prevista dal DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, sarà applicabile anche negli anni 2021 e successivi.
L’ulteriore detrazione:
· spetta ai soggetti con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro;
· decresce all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al previsto livello massimo di 40.000,00 euro;
· deve essere rapportata al periodo di lavoro.
Riconoscimento da parte del sostituto d’imposta
L’ulteriore detrazione fiscale è riconosciuta dai sostituti d’imposta:
· verificandone le condizioni di spettanza;
· ripartendola fra le retribuzioni erogate.
Lavoratori senza sostituto d’imposta
I lavoratori le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto d’imposta (es. lavoratori domestici) potranno usufruire della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento. |
Spese veterinarie – Limite di spesa |
Dall’1.1.2021, è elevato da 500,00 euro a 550,00 euro l’importo massimo detraibile al 19% delle spese veterinarie di cui all’art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR. |
Regime degli impatriati |
Per i “vecchi” lavoratori impatriati (rientrati in Italia prima del 30.4.2019) viene riconosciuta la possibilità di prolungare il periodo agevolato a 10 anni in presenza di figli minorenni o a carico, o per effetto dell’acquisto di una unità immobiliare in Italia (come già previsto per i “nuovi” impatriati”); il beneficio è però subordinato al pagamento di un onere, parametrato al reddito dell’ultimo periodo d’imposta prima dell’esercizio dell’opzione per il prolungamento. |
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali |
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 2022 (con termine “lungo” 30.6.2023) è previsto un nuovo credito d’imposta.
Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):
· per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
· per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese):
· per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;
· per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.
Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:
· nella misura del 20% del costo;
· nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Modalità di utilizzo dell’agevolazione
Il credito d’imposta:
· è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
· spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in tre quote annuali di pari importo (1/3 all’anno);
· per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un’unica quota annuale;
· nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.
Dicitura in fattura
Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione.
Perizia asseverata
Per i beni “4.0” di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia asseverata. |
Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione |
Viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.
Misura dell’agevolazione
Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta spetta (ferme restando le specifiche maggiorazioni previste per il Mezzogiorno):
· in misura pari al 20% della relativa base di calcolo;
· nel limite massimo di 4 milioni di euro.
Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto:
· in misura pari al 10% della relativa base di calcolo o al 15% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
· nel limite massimo di 2 milioni di euro.
Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto:
· in misura pari al 10% della relativa base di calcolo;
· nel limite massimo di 2 milioni di euro.
Modalità di utilizzo dell’agevolazione
Il credito d’imposta è utilizzabile:
· esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
· in tre quote annuali di pari importo;
· a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;
· subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti. |
Credito d’imposta per
la formazione 4.0 |
Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per la formazione 4.0, con ampliamento dei costi ammissibili. |
Credito d’imposta per la quotazione delle PMI |
Viene prorogato al 2021 il credito d’imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI. |
Credito d’imposta per adeguamento pubblici esercizi |
Con riferimento al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, viene anticipato al 30.6.2021 (in luogo del precedente 31.12.2021) il termine per:
· utilizzare in compensazione il credito nel modello F24;
· cedere il credito. |
Credito d’imposta per investimenti pubblicitari |
Viene prorogato al 2022 il regime “straordinario” del credito d’imposta per investimenti pubblicitari.
Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso:
· a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali;
· nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV);
· entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno. |
Credito d’imposta per
le edicole |
Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per le edicole. |
Credito d’imposta per i servizi digitali |
Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisizione di servizi digitali. |
Crediti d’imposta per il cinema |
Viene elevata dal 30% al 40% l’aliquota massima del credito di imposta per le imprese di produzione e per le imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva. |
Credito d’imposta
per cuochi professionisti |
Viene riconosciuto un credito d’imposta in favore dei cuochi professionisti (dipendenti o autonomi) presso alberghi e ristoranti, fino al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali durevoli, ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, tra l’1.1.2021 e il 30.6.2021.
Il credito d’imposta:
· è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
· può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. |
Credito d’imposta per
l’e-commerce delle reti di imprese agricole e agroalimentari |
Il credito d’imposta del 40% previsto per il sostegno del made in Italy viene esteso alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle c.d. “strade del vino”, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. |
Credito d’imposta per la promozione di competenze manageriali |
Viene previsto un credito d’imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, sotto forma di borse di studio, per iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private.
Il credito è riconosciuto per le donazioni effettuate nel limite di 100.000 euro fino al:
· 100% per le piccole e medie imprese;
· 90% per le medie imprese;
· 80% per le grandi imprese. |
Credito d’imposta per sistemi di filtraggio dell’acqua |
Viene istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione:
· le persone fisiche;
· i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
· gli enti non commerciali.
Ambito oggettivo
Il credito spetta per le spese:
· sostenute dall’1.1.2021 al 31.12.2022;
· per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti;
· fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000,00 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.
Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta è pari al 50% delle suddette spese, fermo restando il limite delle risorse stanziate.
Sarà emanato uno specifico provvedimento sulle modalità di fruizione dell’agevolazione. |
Contributo
a Fondo perduto per i centri storici turistici |
Il contributo a Fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici turistici viene esteso ai Comuni dove sono situati santuari religiosi. |
Riduzione IRPEF/IRES per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica
nelle Zone economiche speciali |
Per le imprese (che non siano in stato di liquidazione o scioglimento) che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi del DL 20.6.2017 n. 91 convertito, l’imposta sul reddito (IRPEF/IRES) derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES è ridotta del 50% a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi, nel rispetto delle seguenti condizioni (pena la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’agevolazione):
· mantenimento dell’attività nella ZES per almeno 10 anni;
· conservazione dei posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno 10 anni.
Regime “de minimis”
L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti per gli aiuti “de minimis”. |
Legge Sabatini |
Viene previsto che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione, secondo modalità da determinare con decreto ministeriale. |
Sospensione versamenti
di gennaio e febbraio 2021
per gli
enti sportivi
|
Vengono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021 per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:
· hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
· operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020.
Versamenti sospesi
Sono sospesi i termini relativi:
· ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dall’1.1.2021 al 28.2.2021;
· agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dall’1.1.2021 al 28.2.2021;
· ai versamenti dell’IVA, in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
· ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dall’1.1.2021 al 28.2.2021.
Ripresa dei versamenti
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
· in un’unica soluzione entro il 30.5.2021;
· ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30.5.2021.
I versamenti rateali relativi al mese di dicembre 2021 e al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. |
Incentivi per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni e c.d. “ecotassa” per quelli inquinanti |
La legge di bilancio 2021:
· introduce un contributo per l’acquisto di veicoli elettrici per le famiglie con redditi bassi;
· modifica, per l’anno 2021, la disciplina concernente:
– l’imposta sull’acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di CO2 (c.d. “ecotassa”);
– conferma per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO2, ma con alcune modifiche rispetto al 2020;
– introduce un contributo statale per l’acquisto dei veicoli nuovi per il trasporto merci e per gli autoveicoli speciali. |
Bonus TV |
Il contributo ai costi a carico degli utenti finali per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, di cui all’art. 1 co. 1039 lett. c) della L. 27.12.2017 n. 205, è esteso all’acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2. |
Kit
digitalizzazione
|
Viene prevista la concessione in comodato gratuito, al ricorrere di determiniate condizioni legate all’ISEE e alla composizione del nucleo familiare, di un dispositivo elettronico dotato di connettività per un anno o un bonus di equivalente valore.
Il beneficio è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2021. |
Bonus idrico |
Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto un bonus idrico pari a 1.000,00 euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31.12.2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. |
Voucher per occhiali da vista |
Si riconosce, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 10.000,00 euro annui, un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50,00 euro per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive. |
Imposta di
registro per acquisto di terreni |
Viene disposto che, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, per l’anno 2021, non sia dovuta l’imposta di registro fissa per gli atti di trasferimento di terreni agricoli e pertinenze di valore inferiore o uguale a 5.000,00 euro, operati in presenza delle condizioni per l’agevolazione per la piccola proprietà contadina (restano dovute l’imposta ipotecaria di 200,00 euro e l’imposta catastale dell’1%). |
Imposta sul
money transfer – Abrogazione |
È abrogata l’imposta sul money transfer di cui all’art. 25-novies del DL 23.10.2018
n. 119 convertito. |
Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi |
Modificando l’art. 4 del DL 50/2017, in tema di locazioni brevi, viene introdotta una presunzione in base alla quale, a partire del periodo d’imposta 2021, il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi “solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta”. Nel caso in cui il proprietario destini alla locazione 5 appartamenti o più l’attività di locazione, da chiunque svolta, si presume svolta in forma imprenditoriale.
Banca dati delle locazioni
Viene istituita, presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, che va a sostituirsi alla “precedente” banca dati, istituita dal previgente art. 13-quater
co. 4 del DL 34/2019, presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui sopra. Gli immobili e le strutture sono identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali.
L’attuazione della norma è demandata ad un decreto attuativo. |
Credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo – Estensione al 30.4.2021 |
Il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, viene esteso:
· limitatamente a strutture turistico ricettive, tour operator e agenzie di viaggio;
· fino al 30.4.2021.
Si ricorda che, per le strutture turistico ricettive, il credito spettava già “fino al 31 dicembre 2020” a prescindere dalle norme dei decreti “Ristori” (che, invece, hanno ammesso al credito solo alcuni soggetti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020).
Ora, la nuova norma estende ulteriormente il credito, non solo per le strutture turistico ricettive, ma anche per le agenzie di viaggio ed i tour operator, anche per i primi 4 mesi del 2021. |
Contributo
a Fondo perduto per la riduzione dei canoni
di locazione |
È introdotto, per l’anno 2021, un contributo a Fondo perduto per il locatore di immobile (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione.
Il contributo:
· è pari al 50% della riduzione del canone (la percentuale può essere rideterminata alla luce delle somme stanziate e le domande presentate);
· è riconosciuto nel limite annuo di 1.200,00 euro per singolo locatore.
Modalità attuative
Il locatore deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.
Le modalità applicative del contributo, la percentuale di riduzione del canone in base alle domande presentate, le modalità di monitoraggio delle comunicazioni all’Agenzia saranno determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. |
Contributo
per acquisto
e rottamazione moto – Rifinanziamento |
Viene riconosciuto anche, per gli anni dal 2021 al 2026, il contributo per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo, di cui all’art. 1 co. 1057 della L. 145/2018, che aveva originariamente previsto tale contributo. |
Buono mobilità/
monopattini – Rifinanziamento |
Viene rifinanziato il Fondo destinato al “Programma sperimentale buono mobilità” (ex art. 2 co. 1 del DL 111/2019), che ha, tra il resto, previsto un “buono mobilità”, pari al 60% della spesa e nei limiti di 500,00 euro, per l’acquisto di biciclette o di determinati mezzi elettrici (ad es. monopattini) o per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale.
In particolare, i nuovi fondi (100 milioni di euro per l’anno 2021) sono destinati a riconoscere il buono mobilità, nella forma del rimborso, a coloro che abbiano effettuato gli acquisti agevolati dal 4.5.2020 al 2.11.2020 e non siano riusciti ad accedere al buono per esaurimento dei fondi. Si prevede, inoltre, che vengano destinate a tale finalità anche le risorse eventualmente non utilizzate dei buoni mobilità già erogati in forma di voucher. |
Compensazione dei crediti e debiti di natura commerciale |
Viene prevista l’introduzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una specifica piattaforma telematica che consente ai soggetti passivi IVA di poter compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra di essi intervenute, sulla base delle risultanze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio.
Grazie a questa procedura è possibile ottenere i medesimi effetti dell’estinzione dell’obbligazione previsti dal codice civile, fino a concorrenza del valore oggetto di compensazione, a condizione, tuttavia, che per nessuna delle parti che aderiscono siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese.
Le amministrazioni pubbliche sono escluse dall’ambito applicativo della piattaforma multilaterale per le compensazioni. |
Modifiche all’imposta sul consumo dei
manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”) |
Sono apportate modifiche alla disciplina dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”), tra cui:
· l’inclusione, tra i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, oltre al fabbricante, del soggetto committente (vale a dire colui che intende vendere a soggetti nazionali i predetti manufatti, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione);
· l’inclusione delle “preforme” tra i manufatti semilavorati assoggettati al tributo;
· l’attenuazione del regime sanzionatorio;
· il differimento dell’efficacia delle disposizioni all’1.7.2021. |
Modifiche all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”) |
Sono apportate modifiche alla disciplina dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”), al fine di:
· inserire espressamente fra coloro che sono obbligati al pagamento dell’imposta per la cessione di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato o a ditte nazionali rivenditrici, anche il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall’esercente l’impianto di condizionamento;
· attenuare le sanzioni amministrative previste;
· differire all’1.1.2022 la decorrenza dell’imposta. |
Cessioni ad
aliquota IVA “zero” per il contrasto al COVID-19 |
È introdotto il regime di esenzione IVA con diritto alla detrazione dell’imposta (c.d. operazioni ad aliquota “zero”) per:
· le cessioni della strumentazione per diagnostica COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione, sino al 31.12.2022;
· le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini, dal 20.12.2020 al 31.12.2022. |
Aliquota IVA
per i piatti pronti da asporto |
Viene specificato che la nozione di “preparazioni alimentari” di cui al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.
Per effetto di tale disposizione, dunque, le cessioni dei suddetti beni alimentari beneficiano dell’aliquota IVA del 10% anche quando vengono effettuate al di fuori del servizio di somministrazione.
La norma, costituendo interpretazione autentica del n. 80) della Tabella A citata, dovrebbe applicarsi retroattivamente. |
Termini
di registrazione delle fatture
attive |
Per i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche trimestralmente, su base opzionale, è riconosciuta la possibilità di annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni). |
Modifiche
alla disciplina
del c.d.
“esterometro” |
È prevista una revisione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”).
A decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.1.2022:
· la comunicazione dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Sistema di Interscambio, adottando il formato XML, già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche;
· i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
· i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l’operazione o di effettuazione dell’operazione. |
Divieto di emissione di fattura elettronica per prestazioni sanitarie B2B |
Per l’anno 2021, così come per il 2019 e il 2020, è vietata l’emissione di fattura elettronica mediante SdI da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018).
Per effetto dell’esplicito richiamo operato dall’art. 9-bis del DL 135/2018 all’art. 10-bis del DL 119/2018, tale divieto deve intendersi esteso anche ai soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche. |
Utilizzo
dei dati presenti nell’Anagrafe tributaria per i documenti precompilati IVA |
Al fine della predisposizione dei documenti precompilati IVA (registri, liquidazioni e dichiarazione annuale) da parte dell’Amministrazione finanziaria, vengono utilizzati anche i dati di natura fiscale presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria, oltre a quelli contenuti nelle fatture elettroniche inviate mediante il SdI e nell’esterometro e a quelli comunicati mediante la trasmissione dei corrispettivi.
Viene inoltre stabilito che gli operatori IVA che intendono avvalersi di intermediari per la consultazione dei documenti precompilati devono conferire a questi ultimi la delega che consente di usufruire dei servizi della fatturazione elettronica. |
Solidarietà
nel pagamento
di imposta di bollo su fattura elettronica |
Al pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio è obbligato, in solido, il cedente o il prestatore, anche nell’ipotesi in cui il documento sia emesso per suo conto da un soggetto terzo.
La disposizione in tema di solidarietà nel versamento dell’imposta di bollo si aggiunge alle novità contenute nel DM 4.12.2020, che entreranno in vigore dal prossimo anno (nuovi termini di versamento, integrazione dell’importo dovuto e procedure di riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate). |
Novità
in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi |
Vengono introdotte alcune novità nella disciplina relativa alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 del DLgs. 127/2015.
Termini di memorizzazione e rilascio dei documenti certificativi
Viene stabilito che la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi, nonché la consegna, a richiesta del cliente, della fattura o del documento commerciale devono avvenire non oltre il momento di ultimazione dell’operazione.
Utilizzo di POS evoluti per la trasmissione dei corrispettivi
Viene differita di 6 mesi, dall’1.1.2021 all’1.7.2021, la possibilità, per gli esercenti, di avvalersi di sistemi evoluti di incasso (es. POS evoluti) per adempiere l’obbligo di memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015).
Nuovo regime sanzionatorio
Viene previsto un particolare regime sanzionatorio per errori nella memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi.
In breve, le irregolarità sono sanzionate in misura pari al 90% per ciascuna operazione commisurato all’imposta relativa all’importo non memorizzato o non trasmesso.
In caso di omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri oppure per incompleta/infedele trasmissione, viene irrogata una sanzione in misura fissa pari a 100,00 euro per trasmissione (non per operazione) nella misura in cui ciò non abbia avuto riflesso sulla liquidazione dell’IVA, senza applicazione del cumulo giuridico.
La sanzione, per ciascuna violazione dunque per ogni memorizzazione/trasmissione, non può essere inferiore a 500,00 euro.
Qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo circa la memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi, è disposta la sanzione accessoria della chiusura dei locali commerciali da 3 giorni ad un mese. |
Lotteria
degli scontrini
e cashback |
Viene stabilito che la partecipazione alle estrazioni dei premi nell’ambito della lotteria degli scontrini di cui all’art. 1 co. 540 ss. della L. 232/2016 è consentita esclusivamente in caso di acquisti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici. Il DL Milleproroghe, in corso di pubblicazione in G.U., dovrebbe prevedere la proroga dell’avvio della lotteria.
Inoltre, analogamente a quanto disposto per i premi attribuiti nell’ambito della lotteria, viene disposto che i rimborsi attribuiti nell’ambito del meccanismo del “cashback” di cui all’art. 1 co. 288 ss. della L. 160/2019 non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. |
Modifiche
alla territorialità IVA del settore nautico |
Per le prestazioni di servizi di noleggio, locazione e leasing di imbarcazioni da diporto, il luogo di effettivo utilizzo del mezzo di trasporto, ai fini della territorialità IVA, dovrà essere attestato dal committente del servizio mediante un’apposita dichiarazione. La dichiarazione dovrà essere resa avvalendosi di uno specifico modello che sarà approvato dall’Agenzia delle Entrate.
La nuova disciplina sarà in vigore decorsi 60 giorni dall’approvazione del predetto modello. |
Agevolazioni
IMU – Immobili distrutti da calamità naturali |
È prevista l’esenzione dall’applicazione dell’IMU per quei fabbricati, ubicati nelle zone colpite da eventi calamitosi, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente ai sensi dell’art. 8 co. 3 del DL 74/2012.
L’esenzione spetta fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31.12.2021. |
Disposizioni temporanee
in materia di riduzione
di capitale |
L’art. 6 del DL 23/2020 convertito, come sostituito dall’art. 1 co. 266 della legge di bilancio 2021, a decorrere dall’1.1.2021, stabilisce che:
· per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2020 – ovvero nei bilanci che chiudono a quella data così come in quelli a cavallo (“in primis” 1.7.2020 – 30.6.2021) – non si applicano gli artt. 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-bis
co. 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (co. 1);
· il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 2446 co. 2 e 2482-bis co. 4 c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (co. 2);
· nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c. l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (co. 3);
· le perdite in questione devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio (co. 4).
Per le perdite emerse negli esercizi “in corso alla data del 31.12.2020” gli interventi prescritti dalle ricordate disposizioni codicistiche potranno quindi avvenire “entro” l’assemblea di approvazione del bilancio 2025, previa distinta indicazione in Nota integrativa al fine di tenerle separate da eventuali perdite future non “coperte” dalla nuova disciplina.
Resta fermo, peraltro, l’obbligo di convocazione, senza indugio, dell’assemblea, sia nei casi contemplati dagli artt. 2446 e 2482-bis c.c., per dar conto della perdita di oltre un terzo del capitale, che nei casi previsti dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., per il rinvio della decisione di ricapitalizzazione immediata della società o, in alternativa, della sua trasformazione o scioglimento. |
Sospensione
dei termini di scadenza dei titoli di credito |
Sono sospesi fino al 31.1.2021 i termini di scadenza di vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dall’1.9.2020 al 31.1.2021. |
Card
cultura giovani |
Viene prorogata, anche per l’anno 2021, l’erogazione della card cultura elettronica, in favore dei soggetti:
· residenti in Italia e in possesso, ove necessario, di un valido permesso di soggiorno;
· che compiono 18 anni di età nel 2021. |