PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE – Chiarimenti
Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 8.4.2019 n. 100 sono stati forniti, fra l’altro, i seguenti chiarimenti circa i mezzi di prova che il soggetto passivo è tenuto a fornire per dimostrare l’effettività delle cessioni intracomunitarie.
REQUISITI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CESSIONE INTRACOMUNITARIA
Affinché sussista una cessione intracomunitaria non imponibile IVA, ai sensi dell’art. 41 co. 1 lett. a) del DL 331/93, devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:
- onerosità dell’operazione;
- acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
- status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario;
- effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro dell’Unione europea, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.
DIMOSTRAZIONE DELL’INVIO DEI BENI A UN SOGGETTO IDENTIFICATO AI FINI IVA IN ALTRO STATO MEMBRO
Nel rispetto dei principi fondamentali del diritto dell’Unione europea, spetta agli Stati membri individuare i mezzi di prova che il soggetto passivo deve fornire per dimostrare l’effettività delle cessioni intracomunitarie e, in particolare, l’invio dei beni a un soggetto identificato ai fini IVA in un altro Stato membro (cfr. Corte di Giustizia UE 27.9.2007 causa C-146/05 e Corte di Giustizia UE 27.9.2007 causa C-184/05).
Tenuto conto che la normativa italiana non contiene alcuna specifica previsione circa i documenti che il cedente deve fornire ai predetti fini, sono ancora valide le indicazioni fornite nelle ris. Agenzia delle Entrate 28.11.2007 n. 345 e 15.12.2008 n. 477.
In mancanza del CMR firmato dal destinatario, pertanto, la prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria può essere fornita a condizione che:
- dai documenti predisposti siano individuabili i soggetti coinvolti (ovvero cedente, vettore e cessionario) e tutti i dati utili a definire l’operazione a cui si riferiscono;
- si provveda a conservare le relative fatture di vendita, la documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat.
Quanto appena descritto è conforme alle previsioni del regolamento UE 4.12.2018
n. 1912, seppure applicabile dall’1.1.2020.